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Ordinanza — n. 5335/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming late unemployment claim due to employer's non-agricultural status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5335/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected an appeal by a worker against a lower court ruling that dismissed a claim for agricultural unemployment benefits. The worker argued the employer's non-agricultural status should have prevented the 120-day statute of limitations from starting, but the court held that the lower court correctly interpreted the request as implicitly challenging the timely cancellation from the agricultural register. Consequently, the appeal was dismissed because the worker failed to file the necessary objection within the prescribed deadline.

Regesto Legislator

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Art. 22 D.L. n. 7/1970; The court must interpret the party's request to determine if it implicitly challenges the timely cancellation from the agricultural register, and a claim for unemployment benefits is barred if the required objection to that cancellation was not filed within the statutory period.

Parole chiave

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agricultural unemployment benefits statute of limitations cancellation from register interpretation of request dismissal of appeal indennità di disoccupazione dell'assicurato soppressione della rendita d'invalidità disoccupazione totale

Disposizioni normative citate

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Art. 22 D.L. n. 7/1970
Art. 152 c.p.c.
Spese irripetibili ex art. 152 att.
Art. 13 comma 1 quater DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2780/2021 R.G. proposto da : BORDONARO ANTONINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANNIZZARO GIOVANNI (CNNGNN75L16H163J) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 303/2020depositata il 18/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 18.7.20 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 14.3.19 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di accertamento della irripetibilità delle indennità di disoccupazione agricola a seguito della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli della lavoratrice in epigrafe (motivata dal fatto che il datore non poteva considerarsi agricolo) e condannato il datore a pagare all’Inps contributi nella gestione ordinaria dei lavoratori subordinati.

In particolare, la Corte ha rilevato che il capo da ultimo richiamato contenente condanna al pagamento dei contributi all’INPS nella gestione ordinaria non era stato impugnato e che il datore non era stato convenuto in appello, sicché era maturato il giudicato circa l’obbligo di pagamento dei contributi nella gestione lavoratori subordinati; ha ritenuto quindi la domanda di disoccupazione tardiva per decadenza dei 120 giorni avverso la cancellazione che ne era il presupposto. Avverso questa sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste l’Istituto con controricorso.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 22 decreto-legge n. 7 del 19 70, per avere la Corte territoriale trascurato che era richiesto dalla parte l’accertamento della natura agricola del datore, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale. Il motivo è inammissibile, in quanto compete al giudice di merito il potere di interpretare la domanda (tra le tante, Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018) e nel caso la Corteha ritenuto che la pretesa della parte non può che presupporre una impugnazione tempestiva della cancellazione dagli elenchi, nella specie non proposta, tantomeno nel rispetto del termine di decadenza.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Spese irripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar