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Ordinanza — n. 5327/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling mere tax form omission lacks the intentional concealment required to suspend contribution prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5327/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that had annulled a contribution notice due to the expiration of the prescription period. INPS argued that the applicant's failure to complete a specific tax form in 2011 constituted intentional concealment, which should have suspended the prescription clock. The court rejected this claim, holding that simple omissions do not automatically equate to the intentional concealment necessary to block the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 2941, n. 8 cod. civ.; Art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995: Mere omission of a tax form does not constitute the intentional concealment required to suspend the prescription period for unpaid contributions.

Parole chiave

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prescription period suspension intentional concealment contribution obligations tax form omission Gestione separata statute of limitations professional contributions credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 and 2941, n. 8, Civil Code
Art. 2, commi 26-31, Law n. 335/1995
in relazione all’art. 2, commi 26- 31, della legge n.
Art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
335/1995, all’art. 18, comma 12, del d.l.
Art. 1, D.Lgs. n. 462/1997
335/1995, all’art. 18, comma 12, del d.l.
Art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997
462/1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, Civil Procedure Code
241/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28594/2024
Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529
Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802
civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1.
Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 507-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DEROSE; -ricorrente - contro MORELLI FRANCESCA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MASSIMO FAUGNO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 326/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 02/07/2020 R.G.N. 452/2019;

Oggetto R.G.N.507/2021 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 326/2020 della Corte d’appello di L’Aquila che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara, ha annullato un avviso di addebito notificato a Morelli Francesca per contributi non versati alla gestione separata per l’anno 2010, ritenendo maturata la prescrizione. Resiste Morelli Francesca con controricorso, illustrato da memoria.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE INPS propone un motivo di censura, per violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26- 31, della legge n. 335/1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462/1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Ad avviso dell’Istituto, posto che la Morelli aveva presentato,in data 20 settembre 2011, dichiarazione reddituale in cui aveva omesso di compilare il quadro RR, riservato all’indicazione dei contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata, il decorso della prescrizione doveva ritenersi sospeso, con la conseguenza che, alla data di notifica dell’avviso bonario ricevuto il 18 luglio 2016 (come precisato sia dall’INPS nel presente ricorso che dalla controricorrente), la prescrizione – decorrente non dal 16 giugno 2011, come affermato dal Collegio, bensì dal 6 luglio 2011, in virtù del D.P.C.M. 12 maggio 2011 –non era maturata.

Il motivo è infondato. Valga sul punto richiamare l’orientamento ormai consolidato di questa Corte ben espresso in, ex multis, Cass. n. 28594/2024 (e precedenti ivi richiamati): si è a più riprese ribadito che, «in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.

La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione) . Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)».La Corte si è uniformata a detti principi, con motivazione esente da censure.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna alle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo, da distrarsi al difensore, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma d