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Ordinanza — n. 5326/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses CIPAG's appeal, upholding mandatory minimum contributions for occasional self-employed architects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5326/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the Italian Architects' Pension Fund against a lower court ruling that invalidated its mandatory contribution scheme. The court affirmed that the Fund possesses regulatory authority to require minimum contributions even for architects exercising their profession only occasionally or incidentally. Consequently, the decision to dismiss the appeal stands, ensuring the continued validity of the pension fund's financial equilibrium measures.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. 509/1994; Art. 3, comma 12, l. 335/1995: The regulatory autonomy of privatized pension funds extends to establishing mandatory minimum contributions for members exercising their profession only occasionally, provided this does not violate the prohibition of double contributions.

Parole chiave

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pension fund autonomy mandatory minimum contributions occasional professional activity architects pension fund double contribution prohibition regulatory power financial equilibrium determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. 509/1994
Cass. 24 dicembre 2024 n.
Art. 3, comma 12, l. 335/1995
509/1994 era limitata- ai sensi dell’art. 3, comma 12, l.
Art. 22, comma 2, l. 773/1982
34277; Cass. 22 novembre 2024 n.
Art. 2, comma 25, l. 335/1995
Cass. 24 dicembre 2024 n.
Art. 10, comma 6, l. 773/1982
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
5375/2019, secondo il quale l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall’art. 2 d.lgs. n. 509/1994 era limitata- ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5375/2019
5.Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva- a partire da Cass.
Cass. n. 12695/2024
Cass. n. 34277/2024
Cass. n. 30191/2024
Cass. n. 26330/2024
Cass. n. 22880/2024
Cass. n. 16916/2024
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17411/2020 R.G. proposto da: CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZARELLA GIUSEPPE (MZZGPP72M22I234D) -ricorrente- Contro RAMPINI AMBROGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato FERA RITA (FRERTI73E70E335M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1750/2019 depositata il 31/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere FRANCESCA SPENA. RILEVATO CHE 1.La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la opposizione proposta da Ambrogio Rampini avverso la cartella esattoriale per il recupero della contribuzione dovuta alla CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI (in prosieguo: CIPAG o CASSA) nell’ anno 2009 e nell’anno 2011. 2.La Corte territoriale si poneva in linea di dichiarata continuità con il principio affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 5375/2019, secondo il quale l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dall’art. 2 d.lgs. n. 509/1994 era limitata- ai sensi dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 - alla variazione delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento ed agli altri interventi di determinazione del trattamento pensionistico. 3.Pertanto, la disposizione dell’articolo 3, comma 1, del regolamento della CASSA, in vigore dal gennaio 2003, secondo cui erano obbligatoriamente iscritti alla CASSA i geometri iscritti all’albo professionale che esercitavano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività e che prevedeva, altresì, una presunzione di esercizio della professione derivante dall’iscrizione all’albo - ( salvo prova contraria, da fornire con le modalità indicate con delibera del consiglio di amministrazione)- era illegittima. 4.La CASSA non aveva il potere di derogare al disposto dell’articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, secondo il quale l’iscrizione alla CASSA è facoltativa per i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza della diversa attività da loro svolta. 5.Nel periodo di causa il RAMPINI aveva compiuto soltanto due atti tipici della professione, uno nell’anno 2009 ed uno nell’anno 2011, il che escludeva la continuità dell’esercizio della professione. 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la CIPAG, articolato in due motivi di censura, cui Ambrogio Rampini ha resistito con controricorso;

è rimasta intimata AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. Le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo di ricorso, la CASSA ha denunciato - ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013, dell’art. 6 del d.lgs. n. 103/1996, dell’art. 1 della l. n. 37/1967, degli articoli 10 e 22 della legge n. 773/1982 e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG approvato con d.m. 27 febbraio 2003, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che le previsioni regolamentari non fossero in linea con i poteri delegati agli enti previdenziali ex lege n. 509/1994.

2. Si deduce che già l’articolo 6 del d.lgs n. 103/1996 aveva demandato allo statuto dell’ente previdenziale di determinare le modalità di iscrizione obbligatoria e di identificazione dei soggetti tenuti ad iscriversi. Si contesta il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui l’autonomia normativa delle Casse è circoscritta ai provvedimenti «nominati» di cui all’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995 e si evidenzia che il suddetto articolo 3, comma 12 prevede, piuttosto, che gli enti privatizzati hanno il potere di assumere tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

Si aggiunge che l’articolo 22 l. n. 773/1982, nella parte in cui prevedeva la unicità della copertura previdenziale- escludendo la iscrizione alla cassa geometri in presenza della iscrizione ad altra gestione - era stato superato dalla legge n. 335/1995, che aveva introdotto l’opposto principio secondo il quale ad ogni attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura previdenziale. Si evidenzia che già in epoca precedente, l’articolo 22 della legge n. 773/1982, al comma 6, rimetteva ad un regolamento della CASSA la determinazione dei criteri di individuazione del requisito della continuità professionale, al fine di dichiarare inefficaci i relativi anni di iscrizione; a contrario, la CASSA poteva stabilire in quali ipotesi l’esercizio della professione, anche non continuativo, determinasse l’obbligo di iscrizione e contribuzione. 3.Con il secondo motivo di ricorso, la CASSA ha denunciato -in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, ultimo comma e 22 della legge n.773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con d.m. 27 febbraio 2003, addebitando alla Corte d’appello di non avere considerato che nella fattispecie si discuteva del pagamento della contribuzione minima (contributo soggettivo minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità), in relazione alla quale è irrilevante la continuità dell’esercizio dell’attività professionale.

Sul punto vi era una sostanziale continuità tra il sistema fissato dalla legge n. 773/1982, articolo 10 - a prescindere dall’accertamento della continuità dell’attività professionale di cui al successivo articolo 22 - e quello successivamente delineato dal regolamento dell’ente. 4.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato. 5.Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva- a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 - secondo la quale l'iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito. 6.Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze:

Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre 2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916; Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della CASSA l’avere stabilito (articolo 5 dello Statuto della CASSA) l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, seppure in favore di familiari. 7.Si è affermato che la potestà della CASSA di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell’attività della CASSA e che le previsioni che la CASSA ha adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l’ attribuzione alla CASSA della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. 8.Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.

9. In tali casi, l’iscrizione del contribuente alla Cassa geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra, invece, quale libera professione.

10. La pronuncia di Cass. n. 12695/2024, richiamata dalla parte controricorrente in memoria, non contraddice i principi sin qui esposti, perché relativa ad un caso in cui nel giudizio di merito era rimasto accertato che l’attività di geometra non era stata svolta affatto, nonostante l’iscrizione all’albo professionale; si è precisato, comunque, che anche in tale ipotesi dalla mancata iscrizione alla CASSA non discende l'esclusione dell'obbligo di pagamento di una contribuzione minima, essendo dovuto alla CASSA il contributo di solidarietà di cui all'art.10, co. 6, della legge n.773 del 1982.

11. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione ai principi qui ribaditi. 12.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa