Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Patrizia Piras, had not responded to the controricorrente's proposal for case termination, leading the court to apply the statutory rule on renunciation. Consequently, the judgment was extinguished, and the appellant was ordered to pay the controricorrente's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10979/2023R.G. proposto da: PATRIZIA PIRAS, domiciliata come in atti, rappresentat a e difes a dall’avvocato Giuseppe Macciotta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dagli avvocati Paolo Carta e Anna Maria Rosaria Ursino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro NIKE s.r.l.in liquidazione -intimata- avverso la SENTENZA n. 2 2 /2022 emessa da lla CORTE D'APPELLO di CAGLIARI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.