Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. Although the appellant argued for the continuation of proceedings, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs incurred by the other parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18063/2023R.G. proposto da: MARIA GRAZIA MALFA, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato Luigi Leone con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro HERING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difes a dall’avvocato Francesco Andronico con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla d’Aloisio, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose ed Ester Ada Vita Sciplino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 176/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di MESSINA.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, anorma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, anche a fronte dell’istanza di parte ricorrente all’ammissione al gratuito patrocinio, posto che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. n. 8388/2017;
Cass n. 25653/2020; Cass. n. 23840/2024).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.150,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di