Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment of Perugia extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Filippo Scellini, represented by Giuseppe Caforio, did not act to preserve the right to a decision, while the respondent, Brunello Cucinelli s.p.a., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs totaling €2,300.00 plus statutory accessories.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18248/2023R.G. proposto da: FILIPPO SCELLINI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Caforio con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro BRUNELLO CUCINELLI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Giubboni con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 112/2023 emessa da lla CORTE D'APPELLO di PERUGIA.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.3000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d