Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Vassallo Vittorio, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Cipag Cassa Italiana, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the case and ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14793/2022 R.G. proposto da : VASSALLO VITTORIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALLEGRA CHRISTIAN (LLGCRS75T04G273Y) -ricorrente- contro CIPAG CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA DEI GEOMETRI, elettivamente domiciliato in ROMA C/SO V. EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO (BNRHLD68P27A201H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1296/2021 depositata il 15/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, in favore della parte controricorrente,come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d