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Decreto — n. 5244/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as proceedings extinguished due to joint withdrawal of claims by parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 5244/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished because the parties jointly withdrew their claims, adhering to the stance of the General Attorney's Office. The appellant challenged a lower court judgment, but the opposing side formally requested cessation of the dispute. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When parties jointly withdraw their claims, the proceedings are extinguished without a judgment on the merits.

Parole chiave

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joint withdrawal of claims extinction of proceedings Corte di Cassazione procedural termination civil appeal dismissal chiusura della procedura di assistenza giudiziaria chiusura dell'istruzione penale stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

to nella causa vertente tra: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta procura in atti; ricorrente contro GRAVANTE RAFFAELLINA E GRAVANTE CRISTINA, rappresentate e difes e dall’Avv. Luisa Acampora, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli N. 1325 - 2023 depositata il 2 8 . 3 .202 3 , N.R.G. 1473-2022. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta istanza congiunta per cessata materia del contendere con adesione alla stessada parte dell’Avvocatura generale;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26.2.2025 Il Pre