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Decreto — n. 5242/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares process extinct due to mutual withdrawal of appeal by both parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 5242/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal process extinct following a mutual withdrawal of the appeal by both parties. The appellant, Zancanaro Maurizi, formally renounced the appeal against the Milan Court of Appeal's decision, and the respondent, Banco BPM S.p.A., adhered to this withdrawal. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When both parties mutually withdraw an appeal, the court must declare the process extinct, thereby terminating the litigation without addressing the underlying merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of process Code of Civil Procedure Corte di Cassazione termination of litigation ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

to nella causa vertente tra: ZANCANARO MAURIZIOrappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Francesco Rotondi, domicilio digitale ; e dall’Avv. Prof. Angelo Quarto, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Lotti, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano N. 1086-2022 depositata il 2.12 .202 2 , N.R.G. 718-2022. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la controparte ha aderito alla stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26.2.2025 Il Pre