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Decreto — n. 5241/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5241/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Fondazione ENPAIA, had submitted a proposal for case definition under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement procedure statutory time limit renunciation of appeal Code of Civil Procedure fatture impagate opposizione tardiva intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI SASSARIn.138/2023depositata il 25/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
DI SASSARIn.138/2023depositata il 25/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9457/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE ENPAIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 10, presso lo studio dell’avvocato LUCARELLI NICOLA (LCRNCL70M28L113O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ZOLA MONSERRATO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARIn.138/2023depositata il 25/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso