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Ordinanza — n. 5195/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lower court ruling on minimum social security contributions for occasional professional activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5195/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal filed by CIPAG against the Rome Court of Appeal's decision regarding minimum social security contributions. The lower court had dismissed the contributions based on the professional's limited activity of only 33 acts between 2008 and 2012, arguing this constituted occasional work exempt from mandatory contributions. The Court of Cassation rejected this reasoning, citing recent precedents establishing that the obligation to pay minimum contributions applies even to occasional or sporadic professional activities performed by registered professionals.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 509/94; l. n. 773/82: The obligation to pay minimum social security contributions applies to all professionals registered in the official register, regardless of whether their professional activity is exercised continuously or only in a sporadic and occasional manner.

Parole chiave

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minimum social security contributions occasional professional activity mandatory professional registration social security obligations Cassa Geometri regulations contributi di previdenza professionale determinazione di contributi provvisori categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 509/94
l. n. 773/82
art. 5 Statuto della Cassa
art. 38 Cost.
art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4568/21
Cass. 28188/22
Cass. 25363/23
Cass. 17823/23
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16126-2020 proposto da: C.I.P.A.G. -CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; -ricorrente - contro CATALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 27, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MANCINI, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO DI MEO; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto Cassa geometri R.G.N.16126/2020 Cron.

Rep. Ud.15/01/2025 CC avverso la sentenza n. 4191/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 677/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Con sentenza n.4191/19, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta dal geometra Cataldi Giovanni avverso una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) e notificata dal concessionario Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), relativamente al pagamento dei contributi previdenziali minimi dovuti per il periodo 2008-2012, a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista alla Cassa stessa.

Riteneva la Corte che l’autonomia riconosciuta alla CIPAG dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla Cassa, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati illegittimamente dall’art.5 dello Statuto. In fatto, la Corte accertava che, nel periodo in contestazione, il professionista aveva compiuto 33 atti professionali, per lo più depositi telematici di pratiche catastali, e tale documentazione prodotta dalla Cassa non era sufficiente ad assolvere all’onere probatorio richiesto in punto di abitualità dell’attività.

Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per tre motivi illustrati da memoria.Cataldi Giovanni resiste con controricorso, illustrato da memoria. L’AdER è rimasta intimata. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Casse deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 ss. d.lgs. n.509/94, 3, co.12 l. n.335/95, 6 d.lgs. n.103/96, 1, co.763 d.lgs. n.296/06, 1, co.488 l. n.147/13, 1 l. n.37/67, 10 e 22 l. n.773/82, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, approvato con d.m. 27.2.2003, oltreché dell’art.38 Cost., per avere la Corte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto.

Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 ss. d.lgs. n.509/94, 1 l. n.37/67, 10, ult. co. e 22 l. n.773/82, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, approvato con d.m. 27.2.2003, per avere la Corte d’appello trascurato di considerare che la cartella aveva ad oggetto la contribuzione minima. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art.5 Statuto della Cassa, approvato con d.m. 27.2.2003, della delibera della Cassa n.2/03 approvata con d.m. 24.3.2003 e di quella n.123/09, approvata con d.m. 14.7.2009, nonché dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello posto in capo alla Cassa l’onere probatorio circa i presupposti per l’iscrizione d’ufficio laddove spettava al professionista iscritto all’albo, come era Cataldi, l’onere di prova contraria, da assolvere secondo le modalità previste dalle citate delibere e non assolte dal professionista.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente,data la loro intima connessione, e sono fondati. La Corte d’appello ha escluso l’obbligo contributivo sul presupposto che, ai fini della sua sussistenza, l’esercizio della professione di geometra debba avvenire in modo continuativo, ai sensi della l. n.773/82, non derogabile dall’art.5 dello Statuto della Cassa. Tale continuità mancherebbe a giudizio della Corte, in quanto nel periodo 2008-2012, Cataldi ha compiuto solo 33 atti riconducibili all’attività di geometra. Ebbene, tali assunti si mostrano contrari al più recente orientamento di questa Corte, che va qui ribadito.

In particolare, a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa, laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L’attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è ovviamente diverso da quello condotto dalla Corte d’appello. In particolare, ai fini della saltuarietà possono rilevare anche atti di esiguo numero in rapporto all’arco temporale considerato (nel caso di specie si discute di n.33 atti nel periodo 2008-2012). Il terzo motivo resta assorbito. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione affinché riparametri l’accert