Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5154/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court ruled on contribution evasion and prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5154/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the client, Irma Spitilli, formally withdrew the lawsuit on December 18, 2024. Although the lower court had upheld INPS's recovery of contributions for alleged evasion by a lawyer not registered with the bar fund, the procedural outcome was a dismissal of the appeal itself. The court noted that no further ruling on the merits was necessary since the litigation had been voluntarily abandoned by the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's voluntary withdrawal, and the extraordinary doubling of the unified contribution applies only to typical rejections of appeals or declarations of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings doubled unified contribution contribution evasion prescription interruption evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dal pagamento dei contributi lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod.proc.civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
3.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
3.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
articolo 391 cod.proc.civ
CONSIDERATO CHE 1.Con atto del 18 dicembre 2024, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’articolo 391 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n.23175
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15617/2020 R.G. proposto da: SPITILLI IRMA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CARPENTIERI LUISA (CRPLSU74C62A662B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4463/2019 depositata il 09/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere FRANCESCA SPENA. RILEVATO CHE 1.La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone nella parte in cui aveva respinto l’opposizione proposta da IRMA SPITILLI avverso l’avviso di addebito emesso dall’ INPS per il recupero dei contributi dovuti alla gestione separata nell’anno 2010, in relazione all’esercizio della professione di avvocato, iscritto all’albo ma non iscritto alla cassa forense; in riforma della sentenza di primo grado, riteneva dovute le sanzioni poste in recupero, relative alla ipotesi di evasione contributiva.

Per l’effetto, rigettava integramente il ricorso della SPITILLI. 2.La Corte territoriale, quanto al debito per contributi, si conformava alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata i professionisti iscritti al relativo albo che versano il solo contributo integrativo - che non dà luogo alla costituzione di una posizione previdenziale - senza essere iscritti (per varie ragioni) alla Cassa di categoria.

3. Rigettava la opposta eccezione di prescrizione, osservando che la prescrizione era stata interrotta dall’INPS l’ultimo giorno utile, con lettera raccomandata recapitata il 6 luglio 2016, in quanto il dies a quo del quinquennio della prescrizione doveva individuarsi nel 6 luglio 2011, data di scadenza del pagamento del saldo delle imposte sul reddito dell’anno 2010, così fissata per effetto del d.P.C.M. 12 maggio 2011. 4.In difformità dalle valutazioni del Tribunale, infine, il giudice dell’appello non riteneva ricorrere l’ipotesi di omissione contributiva, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) l. n. 388/2000 ma la più grave fattispecie della evasione, di cui alla successiva lettera b), in relazione alla quale sarebbe stato onere del contribuente fornire la prova della mancanza dell’intento di non versare i contributi, prova che nella fattispecie di causa non era stata offerta.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’avvocato IRMA SPITILLI, articolato in tre motivi di censura; l’INPS ha depositato procura alle liti. CONSIDERATO CHE 1.Con atto del 18 dicembre 2024, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’articolo 391 cod.proc.civ. 2.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché l’INPS sostanzialmente non ha svolto attività difensiva. 3.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 - che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez.

VI, 12/11/2015, n.23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara