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Decreto — n. 5148/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5148/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the mandatory 40-day period. The appellant, Angela Anselmo, challenged a lower court decision regarding an INPS decree but did not submit any arguments or requests within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the automatic termination of the proceedings without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to the proposal for definition of the case within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal statutory deadline extinction of proceedings proposal for definition Italian Civil Procedure Code esenzione dall'assicurazione malattie rimborso delle spese d'assicurazione deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17473/2024 R.G. proposto da : ANSELMO ANGELA, elettivamente domiciliato in SOMMATINO CORSO VITTORIO EMANUELE 117 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato AUGELLO GIUSEPPE (GLLGPP67R14I824C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.67/2024depositata il 27/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero, già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così dec