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Ordinanza — n. 5130/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court ruling on mandatory minimum contributions for intermittent professional activities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5130/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the first ground of appeal regarding the mandatory nature of minimum contributions for architects, while dismissing the second ground on burden of proof. The Court held that professional registration alone suffices for contribution obligation, regardless of income or intermittent practice, citing established precedent. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 22, l. 773/1982; Art. 1, comma 763, l. 296/2006: Professional registration constitutes sufficient condition for mandatory minimum contributions, rendering the nature of activity irrelevant.

Parole chiave

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mandatory professional contributions intermittent professional activity minimum contribution obligation professional registration requirement burden of proof allocation statutory interpretation remand for retrial credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE La Cassa propone due motivi di ricorso, entrambi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I Motivo) violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 22, l. 773/1982
Inoltre va ribadito che l’art. 22 della legge n.
Art. 1, comma 763, l. 296/2006
103/1996, dell’art. 1, comma 763, della legge n.
Art. 1, comma 488, l. 147/2013
103/1996, dell’art. 1, comma 763, della legge n.
Art. 3, comma 12, l. 335/1995
CONSIDERATO CHE La Cassa propone due motivi di ricorso, entrambi in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 38 Cost
5 dello Statuto della Cassa oltre che dell’art. 38 Cost.II motivo) Violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell’onere della prova, in particolare dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4568 del 2021
Cass. n. 28188 del 2022
in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione)» (Cass.
Cass. n. 15856/2023
Cass. n. 15856/2023, n.17823/2023, n.17824/2023, n.19508/2023, n.25363/2023, n.
Cass. n. 17823
Cass. n. 12695 del 2024
Cass. n. 12695 del 2024); in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn.
Cass. n. 30191/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21641-2019 proposto da: C.I.P.A.G. - CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; -ricorrente - contro TRIVIERI ANTONIO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 531/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 2011/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.21641/2019 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 CC RILEVATO CHE Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti impugna la sentenza. n.531/2019 della Corte d’appello di Catanzaro che ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Crotone che aveva accolto l’opposizione di Trivieri Antonio ad una cartella di pagamento relativa a crediti contributivi della Cassa per l’anno 2012. Propone due motivi di ricorso, illustrati da memoria, in cui richiama numerosi precedenti di questa Corte a sé favorevoli.

Trivieri Antonio ed Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimasti intimati. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 gennaio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE La Cassa propone due motivi di ricorso, entrambi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I Motivo) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 ss del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 6 del d.lgs. n. 103/1996, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e dell’art. 5 dello Statuto della Cassa oltre che dell’art. 38 Cost.II motivo) Violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di riparto dell’onere della prova, in particolare dell’art. 5 dello Statuto della Cassa.

L’ente in sostanza si duole che la Corte non abbia considerato che, nella specie, si discuteva del pagamento della contribuzione minima, dovuta anche in caso di esercizio saltuario od occasionale dell’attività professionale ed anche in assenza di reddito, e che abbia ritenuto che le previsioni regolamentari della Cassa fossero illegittime e, quindi, da disapplicarsi. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult.

Cass. n. 15856/2023, n.17823/2023, n.17824/2023, n.19508/2023, n.25363/2023, n. 12695/2024, n. 22880/2024, n. 26330/2024, n.30191/2024, n. 3665/2025, n. 3667/2025, n. 3669/2025). Per motivare l’accoglimento dell’opposizione, la Corte territoriale ha fatto leva sulla occasionalità dell’attività professionale svolta dal Trivieri (solo un atto professionale mediante procedura DOCFA nell’anno in contestazione), concludendo che tale prestazione isolata non poteva integrare gli estremi dell’esercizio della professione con carattere di abitualità di cui all’art. 22 della legge n. 773/1982: nella perdurante vigenza di detta norma, secondo la Corte debbono ritenersi illegittime le disposizioni statutarie della Cassa – adottate segnatamente con le delibere del 27.5.2002 e del 27.11.2002 –che prevedono l’obbligo d’iscrizione alla Cassa per i geometri che esercitano anche senza carattere di continuità ed esclusività la libera professione e statuiscono che detto esercizio si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria.

Le critiche che parte ricorrente formula nei confronti del provvedimento gravato sono già state ritenute fondate da questa Corte con orientamento consolidato ed i l principio espresso da Cass. n. 5375/2019, invocato dal Collegio, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva, sopra richiamata. Come ricordato, ex multis, in Cass. n. 30191/2024, «ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult.

Cass. n. 12695 del 2024); in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la Cassa ha adottato a seguito della privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire,nell’ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate».

Inoltre va ribadito che l’art. 22 della legge n. 773/1982, pur prevedendo che “l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”, «teneva nondimeno fermo a carico del geometra iscritto all’albo che non esercitasse la professione con tale carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10, comma 6°, non senza rimettere ad un regolamento della Cassa la determinazione dei criteri per l’individuazione del requisito della continuità professionale; che, così ricostruita la portata dell’assetto normativo precedente all’innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all’albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell’attività della Cassa ricorrente e che la trasformazione del contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l’attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l’art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr. in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione)» (Cass. n. 30191/2024).Accolto il primo motivo, diviene di conseguenza assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in dive