Cassation court allows INPS appeal, quashing lower court's prescription ruling due to missed payment deadline extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed INPS's appeal against a lower court ruling that declared social contributions prescribed. The court found the lower court erred by failing to account for a 2010 decree extending the payment deadline to July 6, 2010, which reset the five-year prescription period. Additionally, the court rejected the argument that the interruption of prescription was uncontested, noting prior notification documents existed in the first-instance file. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to the Court of Appeal for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2941 cod. civ.; D.P.C.M. 10 giugno 2010; Art. 115 cod. proc. civ.: The prescription period for social contributions must commence from the extended payment deadline established by specific decrees, and the existence of prior notification acts constitutes an interruption of prescription regardless of whether the opposing party explicitly contested the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4752-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro FILIPPI VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CONTALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA RE MONTALCINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 599/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/07/2019 R.G.N. 80/2018;
Oggetto R.G.N.4752/2020 Cron. Rep. Ud.11/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE INPS impugna la sentenza n. 599/2019 della Corte d’appello di Torino che, respingendo il gravame dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale di Asti che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito dell’avvocato Filippi Valeria e dichiarato insussistente in capo alla stessa l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, ha deciso accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata in appello dall’originaria ricorrente.
Resiste Filippi Valeria con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso o comunque la sua infondatezza. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE INPS propone un unico motivo di ricorso, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010 e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte dichiarato prescritti i contributi non considerando la data prevista per il pagamento degli stessi (perché il D.P.C.M. 10 giugno 2010 ha stabilito, all’art.1, lo slittamento del termine al 6 luglio 2010) e ritenendo non contestata la data di notifica del primo atto interruttivo, nonostante la sussistenza di un atto precedente, tempestivamente allegato nel giudizio di primo grado.
Non si ravvisano i profili di inammissibilità di cui si duole la controricorrente, ad avviso della quale la questione relativa allo slittamento in avanti del termine non era stata prospettata in appello, «essendo consolidato il principio secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una normativa diversa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è sempre ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (così, tra le più recenti, Cass. n. 25863 del 2018)» (Cass. n. 30482/2024).
Del resto, come si legge, ex multis, in Cass. n. 30052/2024, «il profilo della prescrizione è ancora sub iudice in tutti gli aspetti rilevanti. L’INPS, pertanto, può sollevare censure inerenti all’individuazione del corretto dies a quo: la fattispecie della prescrizione si atteggia in modo unitario e la delimitazione della decorrenza attiene all’esatta osservanza della normativa applicabile al caso di specie (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683)». Ne consegue che le censure dell’INPS non prestano il fianco alle eccezioni d’inammissibilità mosse nel controricorso.
Ciò premesso, il motivo è fondato. La Corte ha accolto l’eccezione di prescrizione, «non essendovi discussione sulle date relative alla scadenza del pagamento del saldo contributivo per l’anno 2009 (16.6.2010) e alla ricezione del primo atto interruttivo (notifica dell’avviso di addebito) dell’8.1.2017»: di conseguenza, non è entrata nel merito della questione concernente la sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata di avvocato iscritto all’albo professionale ma non alla Cassa di previdenza forense. Se è vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (in termini Cass.27293/2023 ed ivi le richiamate Cass. n. 1557/2020, n. 19403/2019 e n. 27950/2018 ex plurimis), è altrettanto vero che il d.lgs. n. 241/1997 (art. 12, comma 5) devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione e, per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009, il D.P.C.M. 10.06.2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16.06.2010 al 6.07.2010, senza maggiorazioni, con la conseguenza che all’INPS era consentito far valere i propri diritti a partire da tale termine, che rappresenta il dies a quo dal quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione.
La controricorrente sostiene che la doglianza sarebbe infondata in quanto lo slittamento concerneva solo i contribuenti soggetti a studi di settore e non sarebbe applicabile la suo caso, avendo lei aderito al regime dei minimi. Come già osservato in Cass. n. 28817/2024, «quanto alle implicazioni “soggettive” del differimento, questa Corte ha chiarito che il differimento del termine di pagamento concerne tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss.
Della legge n. 244 del 2007 (cfr. Cass n. 10273 del 2021). In sostanza, ciò che rileva ai fini del detto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi (cfr. Cass. 27293 del 2023 ed ivi le richiamate Cass. n. 24668 del 2022, n. 23314 e n. 23309 del 2022, n. 22336 del 2022)».
Pertanto, la sentenza impugnata – che nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 ha trascurato di tener conto del differimento al 6 luglio 2010, applicabile in base alle richiamate previsioni del decreto, inscindibilmente connesse con la fonte primaria –è incorsa nell’errata applicazione della disciplina della prescrizione. Né può dirsi che fosse incontestata da INPS la data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (fissato dalla Corte all’8 gennaio 2017), posto che, come sottolineato dall’Istituto nell’atto introduttivo, era presente già nel fascicolo del primo grado e risultava sin dal ricorso (pag. 1 ricorso primo grado, doc. 1 fascicolo di parte, allegato n. 3), nonché dalla memoria INPS (pag. 2, doc. 1 fascicolo di parte) che in data 1 luglio 2015 era pervenuta raccomandata con cui la professionista era stata avvisata dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata per l’anno 2009 e dell’esistenza di un debito contributivo in relazione allo stesso anno.
Pertanto, il motivo deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa co