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Decreto — n. 4994/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when both parties mutually withdraw their claims under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 4994/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinguished after both the plaintiff and the defendant formally withdrew their respective appeals. The parties had mutually accepted each other's withdrawal requests, satisfying the procedural requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree stating the litigation was terminated without any further ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their appeals, the judgment is extinguished by decree without further substantive ruling.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation procedure Civil Procedure Code reciprocal acceptance onorari legali opposizione al precetto esecutivo azione parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15604/2021 R.G. proposto da : CISTERNINO ORONZO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TOSCANO, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore -ricorrente e controricorrente incidentale - contro COMUNE CASTELLANA GROTTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GHERA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GAROFALO -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1944/2020 depositata il 10/02/2021.

Rilevato che Oronzo Cisternino ed il Comune di Castellana Grotte hanno rinunciato alle rispettive impugnazioni ed hanno anche accettato la rinuncia della controparte; ritenuto che le rinunce e le accettazioni ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la reciproca accettazione delle rinunce.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 21/02/2025 Il Consiglier