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Decreto — n. 4990/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-prosecution due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4990/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Tribunal of Trani's judgment extinguished. The appellant, Giovanni De Simone, failed to request a decision on the proposed settlement within the mandatory 40-day period following its communication. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal proposed settlement waiver of rights extinction of proceedings time limit compliance deduzione delle spese professionali indennità e spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152, disp. att. c.p.c.
civ.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali avendo parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. 152 disp.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali avendo parte ricorrente depositato dichiarazione ex art.
art. 152 disp. att. c.p
civ.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali avendo parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16566/2023 R.G. proposto da : DE SIMONE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell’avvocato CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRANI n.260/2023 depositata il 09/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali avendo parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co