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Decreto — n. 4987/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond within forty days of proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 4987/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within forty days of the proposal. The appellant, a pension foundation, had filed a recourse against a lower court judgment regarding Antonio Ruiu, but remained silent after the procedural deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the respondent fails to request a decision within forty days of the proposal.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day deadline procedural extinction Civil Procedure Code renunciation of appeal credito contestato mancato anticipo delle spese debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second paragraph, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 of the Civil Procedure Code
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11059/2024 R.G. proposto da : FONDAZIONE ENPAIA ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RUIU ANTONIO MARIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST.DI SASSARI n.156/2023depositata il 24/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così dec