Court allows generic judgment execution via extratextual interpretation when credit calculation is purely mathematical.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed Giovanni Conticelli's appeal against the Palermo Court of Appeal's refusal to execute a generic judgment ordering salary differences. Conticelli argued the judgment lacked specific amounts and violated procedural rules, while the Ministry contended the title was insufficient for autonomous execution. The Court ruled that a generic judgment can serve as an enforceable title if extratextual elements allow a purely mathematical calculation of the debt without further factual disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474, comma 2, c.p.c.; Art. 2909 c.c.: A generic judicial title is enforceable if extratextual elements permit a purely mathematical calculation of the credit, allowing the execution judge to integrate missing details from the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14263-2020 proposto da: CONTICELLI GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO VITRANO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1130/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 104/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.14263/2020 Cron. Rep. Ud.22/01/2025 CC - che, con sentenza del 17 gennaio 2020, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo, accoglieva l’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (oggi: MIM) avverso il precetto con cui Giovanni Conticelli aveva intimato il pagamento dell’importo delle differenze retributive computate sulla base della sentenza della stessa Corte che gli aveva riconosciuto il superiore inquadramento nella categoria B2 del CCNL per il comparto Scuola con condanna al pagamento delle differenze retributive dall’1.1.2000; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la sentenza suddetta recare solo una statuizione di condanna generica insuscettibile di autonoma esecuzione difettando nel suddetto titolo la specificazione dell’importo della retribuzione percepita e degli elementi della retribuzione contrattuale spettante al Conticelli e non valendo l’indicazione dell’inquadramento riconosciuto e del CCNL applicabile a rendere autosufficiente il titolo ai fini dell’esatta quantificazione del credito; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Conticelli, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., dei CCNL per il comparto Scuola 2000/2001, tabella B, posizioni stipendiali e degli artt. 431 e 474 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’essersi pronunziata in contrasto con il principio invalso nella giurisprudenza di questa Corte per cui la sentenza di condanna generica ben può costituire titolo esecutivo essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento in base agli elementi acquisiti nel processo in cui esso si è formato; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 414, 416, 437, comma 1, 324 c.p.c. e 2909 c.c., il ricorrente a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato dall’aver la Corte territoriale dato rilievo all’eccezione mai avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione per cui l’Amministrazione avrebbe dato esecuzione al titolo esecutivo avendo ricostruito la carriera del dipendente ai fini sia giuridici che economici; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., il ricorrente lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui ai fini dell’esecuzione del titolo giudiziale doveva ritenersi sufficiente il riconoscimento in favore del ricorrente dello stipendio tabellare della qualifica superiore; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1999 e 2697 c.c. è prospettata nel ribadire la censura di cui al motivo che precede sotto il profilo probatorio, non potendo ritenersi comprovato, alla luce della pronunzia invocata quale titolo esecutivo, l’esaurimento della pretesa creditoria del ricorrente a fronte del riconoscimento in suo favore dello stipendio tabellare proprio della qualifica superiore; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. S.U. nn. 1066 e 1067 del 2012) secondo cui il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, c.p.c., non si identifica enon si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento in base agli elementi acquisiti nel processo in cui esso si è formato e il giudice dell’opposizione all’esecuzione, qualora il titolo esecutivo risulti generico e indeterminato non contenendo gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con un calcolo puramente matematico e più in generale qualora vi siano incertezze nella sua formulazione può fare riferimento a elementi esterni ed extratestuali, non desumibili dal titolo, ma risultanti dagli atti delle parti o, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se ne siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza (o altro titolo esecutivo) che ha definito quel giudizio è stata pronunziata; - che il primo motivo va dunque a ccolto in quanto , per consolidato orientamento di questa Corte, il titolo esecutivo giudiziale (quale nella specie la sentenza di condanna generica) non si identifica, né si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l'integrazione con elementi extratestuali, quali possono esserequelli qui richiamati e allegati al ricorso dai quali si desume che per la determinazione del quantum può essere sufficiente un semplice calcolo aritmetico, in assenza di contestazioni sulla individuazione della retribuzione da prendere come parametro (vedi, per tutte:
Cass. n. 26935/2020; n. 29003/2024; n. 33807/2021); - per effetto dell’accoglimento del primo motivo restano assorbiti gli altri tre motivi e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.