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Decreto — n. 4769/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4769/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4769/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3734/2022 R.G. proposto da : MARAGLIANO GIUSEPPE SALVATORE, domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato LIMBLICI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -intimato- avverso la SENTENZA n. 921/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 30/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese in quanto la parte pubblica è rimasta intimata;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4769/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARAGLIANO GIUSEPPE SALVATORE, domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato LIMBLICI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -intimato- avverso la SENTENZA n. 921/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 30/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese in quanto la parte pubblica è rimasta intimata;

Parole chiave

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contrassegno stradale infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale grave eccesso di velocità violazione del segnale luminoso controllo di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
921/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 30/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese in quanto la parte pubblica è rimasta intimata;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3734/2022 R.G. proposto da : MARAGLIANO GIUSEPPE SALVATORE, domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato LIMBLICI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -intimato- avverso la SENTENZA n. 921/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 30/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese in quanto la parte pubblica è rimasta intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 20/02