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Ordinanza — n. 4730/2025 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed as inadmissible due to superseding Constitutional Court ruling and lack of incidental appeal on civil penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4730/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, upholding the lower court's distinction between omission and tax evasion penalties. While the Constitutional Court had previously struck down the provision exempting non-registered lawyers from civil sanctions, the Court ruled that this new legal status could not apply retroactively to the appellant. Consequently, the original judgment regarding civil penalties remained in force, and the INPS's challenge was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b) della legge n. 388 del 2000; Art. 136 Cost.; The declaratory unconstitutionality of a norm does not automatically alter the legal characterization of past acts if the party challenging the act has not filed an incidental appeal against the resulting civil liability.

Parole chiave

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Constitutional Court ruling retroactive application incidental appeal civil penalties omission vs evasion reformatio in peius INPS liability evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b) della legge n. 388 del 2000
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett.
Art. 136 Cost.
Art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 conv. con L. n. 111 del 2011
104 del 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l.
Art. 22 della L. n. 576 del 1980
576 del 1980, art. 22 (e perciò tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS) siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Artt. 100 e 112 cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 136 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 24 giuente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento
Cass. 5 settembre 2023 n. 25930
4.La censura dell’INPS appare in ogni caso inammissibile, come rilevato da Cass. 5 settembre 2023 n. 25930 in fattispecie sovrapponibile, perché basata su un quadro normativo superato dalla sentenza della Corte costituzionale n.
Corte costituzionale n. 104 del 2022
25930 in fattispecie sovrapponibile, perché basata su un quadro normativo superato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art.
Cass. n. 20466/2022
Come ricordato dal citato arresto di Cass. n. 20466/2022, la previsione dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29199/2019 R.G. proposto da: INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -ricorrente- contro CHIAROMONTE MICHELE, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MANSERVIGI LUCA (MNSLCU67A01D548L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 280/2019 depositata il 28/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere FRANCESCA SPENA. RILEVATO CHE 1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, dichiarava l'obbligo di MICHELE CHIAROMONTE di iscriversi alla Gestione separata e di versare i contributi in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009 quale avvocato, iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense; dichiarava dovute le sanzioni aggiuntive, calcolate in riferimento alla omissione contributiva e non alla evasione contributiva.

2. Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava, in punto di sanzioni civili, che il CHIAROMONTE, pur non avendo compilato il quadro RR del modello UNICO (relativo alla gestione separata) ed avendo omesso, dunque, la denuncia specifica necessaria a far conoscere all’INPS l’obbligo contributivo, non aveva comunque occultato i redditi ricavati dalla attività professionale.

3. Avverso tale sentenza l'INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso MICHELE CHIAROMONTE.

4. La causa già avviata alla trattazione presso la sezione sesta, per la adunanza camerale del 13 luglio 2021, è stata trasmessa alla sezione ordinaria sul rilevo che la questione posta dall’INPS non aveva trovato a quella data assetto definitivo nella giurisprudenza di legittimità (ordinanza interlocutoria n. 3564/2022) CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett.

a) e b) della legge n. 388 del 2000, per avere la Corte territoriale ritenuto che all'omessa iscrizione alla Gestione separata ed all'omesso versamento dei relativi contributi fosse da applicare il regime sanzionatorio previsto per l'omissione e non quello contemplato per l'evasione contributiva. Ad avviso dell’INPS, l’omissione da parte del professionista delle comunicazioni concernenti lo svolgimento dell'attività lavorativa all'ente titolare del rapporto contributivo determinerebbe ex se la fattispecie dell'evasione, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia denunciato aliunde e ad altri fini i propri redditi. 2.La questione oggetto del ricorso è stata già affrontata da Cass. 24 giugno 2022 n. 20466, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS.

3. Ivi la Corte ha osservato che l'omissione, anche soltanto delle denunce obbligatorie, non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione; tuttavia, il rilievo attribuito dalla norma all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse, di escludere l'ipotesi dell'evasione. Si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e la prova (con onere a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito. 4.La censura dell’INPS appare in ogni caso inammissibile, come rilevato da Cass. 5 settembre 2023 n. 25930 in fattispecie sovrapponibile, perché basata su un quadro normativo superato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 conv. con L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alta Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 (e perciò tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS) siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

5. Non avendo il controricorrente proposto ricorso incidentale avverso la condanna al pagamento delle sanzioni dovute per omissione contributiva, detta condanna va tenuta ferma nonostante la suddetta sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022.

6. Come ricordato dal citato arresto di Cass. n. 20466/2022, la previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria d'incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere raccordata con i principi generali in materia di impugnazioni e specialmente con quello secondo cui la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovarsi della pronuncia d'incostituzionalità impedisce che lo ius supervenienscostituito dalla sentenza della Corte costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di reformatio in peius, di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 cod.proc.civ. 7.Concernendo il ricorso principale dell'INPS la sola questione della configurabilità dell'evasione— invece che dell'omissione contributiva — non si potrebbe dar corso all'applicazione dello ius supervenienscostituito dalla declaratoria d'incostituzionalità delle sanzioni senza con ciò stesso riformare la sentenza impugnata in danno della parte impugnante.

8. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

9. Le spese si compensano tra le parti, poiché il quadro normativo è stato inciso dalla pronuncia della Corte costituzionale in epoca successiva al deposito del ricorso.

10. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per