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Decreto — n. 4602/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 4602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the individual against INPS, did not request a decision on the settlement proposal after it was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: Failure to respond to a court proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal waiver forty day deadline civil procedure code procedural dismissal percepzione indebita di disoccupazione calcolo della rendita d'invalidità prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Ritenuto chenon deve provvedersi sulle spese processuali stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..
art. 152 disp. att. c.p
Ritenuto chenon deve provvedersi sulle spese processuali stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21555/2020 R.G. proposto da : MICHETTI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso lo studio dell’avvocato DI LISA DOMENICO (DLSDNC57D07B519F) rappresentato e difeso dall'avvocato IACONE ALFREDO (CNILRD58P28A515B) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CALIULO LUIGI (CLLLGU54B09H703F), CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.754/2019 depositata il 28/11/2019.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Ritenuto chenon deve provvedersi sulle spese processuali stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.