Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4597/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4597/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4597/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6773/2023 R.G. proposto da : CRUDO ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRANI n.1520/2022 depositata il 20/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp.att. c.p; Decreto — n. 4597/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CRUDO ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRANI n.1520/2022 depositata il 20/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazione all'indipendente deduzione delle spese professionali reddito da attività lucrativa dipendente residua capacità al guadagno prestazioni d'invalidità professionale indennità per perdita guadagno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione ex art.
art. 152 disp.att. c.p
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6773/2023 R.G. proposto da : CRUDO ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRANI n.1520/2022 depositata il 20/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co