Decreto — n. 4426/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 24244 del 2021 proposto da: CALEMME CIRO , rappresentato e difeso dall’avv. RAFFAELE DI MONDA con cui domicilia PEC raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANGELO GUADAGNINO, CHERUBINA CIRIELLO e PAOLA MASSAFRA, con cui domicilia in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto. - controricorrente - avverso la SENTENZA CORTE D'APPELLO MILANO n. 281 /202 1 , RG 816/2020, depositata il 24 marzo 2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4426/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. 24244 del 2021 proposto da: CALEMME CIRO , rappresentato e difeso dall’avv. RAFFAELE DI MONDA con cui domicilia PEC raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANGELO GUADAGNINO, CHERUBINA CIRIELLO e PAOLA MASSAFRA, con cui domicilia in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto. - controricorrente - avverso la SENTENZA CORTE D'APPELLO MILANO n. 281 /202 1 , RG 816/2020, depositata il 24 marzo 2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 24244 del 2021 proposto da: CALEMME CIRO , rappresentato e difeso dall’avv. RAFFAELE DI MONDA con cui domicilia PEC raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANGELO GUADAGNINO, CHERUBINA CIRIELLO e PAOLA MASSAFRA, con cui domicilia in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto. - controricorrente - avverso la SENTENZA CORTE D'APPELLO MILANO n. 281 /202 1 , RG 816/2020, depositata il 24 marzo 2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18