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Ordinanza — n. 4414/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS request to correct a cassation order due to lack of material error in party identification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4414/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the INPS's request to correct a previous order based on alleged material errors in party identification. While the INPS claimed the order incorrectly listed the plaintiffs, the court found the error non-existent as the order correctly identified the heirs and referenced the original claimant. Consequently, the request was dismissed, and no costs were assigned due to the administrative nature of the correction procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: A request for correction of material errors is dismissed when the alleged discrepancy is demonstrably absent from the record, and such proceedings are administrative in nature, precluding the assessment of procedural costs or unified contributions.

Parole chiave

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correction of material errors cassation order rectification party identification error administrative procedure costs INPS social security heirs standing to sue unified contribution waiver correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 391-bis c.p
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 29432 del 2024
Cass. n. 27466 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14124-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -ricorrente - contro SCHIAVARELLI MARISA, SCHIAVARELLI ISA in qualità di eredi di SCARDINO CARMELA, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato OSCAR LOJODICE; -controricorrenti - Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.14124/2023 Cron.

Rep. Ud.27/11/2024 CC per la correzione dell'ordinanza n. 6951/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2023 R.G.N. 31143/2020; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza n. 6951/2023, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Marisa e Isa Schiavarelli avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari aveva rigettato la domanda proposta da Carmela Scardino al fine di ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione all’attività lavorativa subordinata svolta tra il 1983 e il 1988; che, con ricorso ex art. 391-bis c.p.c., l’INPS ha chiesto la correzione di detta ordinanza, deducendo che conterrebbe un errore materiale nell’identificazione della parte ricorrente; che Marisa e Isa Schiavarellihanno depositato memoria ex art.378 c.p.c., deducendo l’insussistenza del lamentato errore materiale e chiedendo la condanna dell’Istituto alla rifusione delle spese della procedura; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.11.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso dell’INPS, l’ordinanza di questa Corte dianzi cit. conterrebbe un errore materiale nell’identificazione della parte ricorrente, atteso che, a fronte della proposizione del ricorso per cassazione da parte di Carmela Scardino, correttamente individuata a pag. 2 come destinataria della sentenza impugnata, l’epigrafe a pag. 1 menzionerebbe come ricorrenti Marisa e Isa Schiavarelli;che, contrariamente a quanto assunto dall’INPS, il lamentato errore è in realtà insussistente, atteso che –come si evince dagli atti regolamentari – il ricorso per cassazione è stato proposto da “Schiavarelli Marisa […] e Schiavarelli Isa […], quali figlie ed uniche eredi di Scardino Carmela”; che, coerentemente con tale presupposto, l’ordinanza di questa Corte, dopo aver dato correttamente atto del nome delle ricorrenti nell’epigrafe, ha riferito nello storico di lite che la sentenza impugnata era stata resa nei confronti di Carmela Scardino e che “Marisa e Isa Schiavarelli, in qualità di eredi di Carmela Scardino, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi” (cfr. pagg. 2-3 dell’ordinanza n. 6951 del 2023, cit.); che ilpresente ricorso va pertanto rigettato ; che nulla va pronunciato sulle spese della procedura, essendosi chiarito che, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. natura sostanzialmente amministrativa e non essendo diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass.

S.U. n. 29432 del 2024); che, sempre in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento volto alla correzione degli errori materiali, deve escludersi che il rigetto del presente ricorso comporti a carico dell’istante il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso (Cass. n. 27466 del 2024); P.