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Decreto — n. 4326/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4326/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4326/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. civ. 30590 del 2021 proposto da : Università degli Studi di Cagliari in persona del legale rapp. pro tempore, domiciliata ex lege presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO alla VIA DEI PORTOGHESI 12, ROMA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROSATELLI M. CRISTINA, MELIS M. ANTONIETTA, TUVERI TERESA, SCALAS M. TERESA, ADDIS MARIA, SANNA GRAZIOLINA, FRAU FULVIA, rappresentate e difese dall’avv. MARIA RITA BISTRUSSO, elett. dom. in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avv. MARIA GHIO -controricorrenti – AZIENDA OSPEDALIERO -UNIVERSITARIA (AOU) DI CAGLIARI -intimata- AST SARDEGNA-AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (già ASL 8 SARDEGNA) -intimata- avverso la SENTENZA n. 148/2021, del 27 settembre 2021 RG 169/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAGLIARI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4326/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali liquidazione sommaria del fallimento compensazione nel fallimento spese di esecuzione fine del processo condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
148/2021, del 27 settembre 2021 RG 169/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAGLIARI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. civ. 30590 del 2021 proposto da : Università degli Studi di Cagliari in persona del legale rapp. pro tempore, domiciliata ex lege presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO alla VIA DEI PORTOGHESI 12, ROMA, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ROSATELLI M. CRISTINA, MELIS M. ANTONIETTA, TUVERI TERESA, SCALAS M. TERESA, ADDIS MARIA, SANNA GRAZIOLINA, FRAU FULVIA, rappresentate e difese dall’avv. MARIA RITA BISTRUSSO, elett. dom. in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avv. MARIA GHIO -controricorrenti – AZIENDA OSPEDALIERO -UNIVERSITARIA (AOU) DI CAGLIARI -intimata- AST SARDEGNA-AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (già ASL 8 SARDEGNA) -intimata- avverso la SENTENZA n. 148/2021, del 27 settembre 2021 RG 169/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAGLIARI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti.

Nulla spese per le parti rimaste intimate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3. 1 00,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18febbraio 2025 Il Consigliere delegato Irene Tricomi