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Ordinanza — n. 4316/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to lack of interest; no costs awarded to opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4316/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the respondent withdrew the lawsuit, explicitly stating a lack of interest in its continuation. The respondent requested the compensation of litigation costs, but the Court noted that the opposing party had not presented any defense. Consequently, the Court ruled that no costs should be assigned to the respondent, as the withdrawal extinguished the interest in the decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002: A withdrawal of a cassation appeal by the respondent due to lack of interest renders the appeal inadmissible as a matter of law, excluding the application of the rule requiring the losing party to pay the uniform contribution.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility uniform contribution litigation costs cassation procedure respondent withdrawal retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002
19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32009/2024
Cass. n. 266 del 2019
Cass. n. 31732 del 2018
266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass.
Cass. n. 19560 del 2015
23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14637-2020 proposto da: SCHIAVONE VITO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CAPRIO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n. 1835/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/09/2019 R.G.N. 2244/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.14637/2020 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC RITENUTO E CONSIDERATO CHE deve darsi atto che la partericorrente, in epigrafe indicata, per il tramite del difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, ed ha chiesto di disporre la compensazione delle spese; la rinuncia al ricorsoper cassazione vale a far ritenere cessato l'interesse alla decisione sul ricorso (v. Cass. n. 32009/2024 ed ivi ulteriori precedenti) e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in quanto la controparte non ha svolto difese; la natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v.

Cass.n. 266 del 2019; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19560 del 2015), esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così decis