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Decreto — n. 4312/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal after proposal of settlement was made.

Numero d'incarto Decreto — n. 4312/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within forty days following a formal proposal of settlement. The appellant, representing an individual against INAIL, had previously withdrawn the appeal after the court notified the parties of the settlement offer. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a proposal of settlement is made and the appellant does not request a decision within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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withdrawal of appeal proposal of settlement extinction of proceedings INAIL liability civil procedure code domanda di prestazione d'assicurazione indennità assicurativa indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
62 del 2024 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 13 febbraio 2024, nella causa 34 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., debitamente versata in atti;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., debitamente versata in atti;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 10989-2024, proposto da BRANDIMARTI ELIA, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato MAURO DALLA CHIESA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate LUCIANA ROMEO e LETIZIA CRIPPA, con domicilio eletto presso la sede dell’Istituto, in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144 controricorrente Avverso la sentenza n. 62 del 2024 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 13 febbraio 2024, nella causa 34 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., debitamente versata in atti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese irripetibili. Roma, 1