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Ordinanza — n. 4242/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding administrative appointment procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4242/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances failed to specify a particular legal violation under the civil procedure code. The appellant challenged a second-instance decision that overturned a first-instance judgment awarding damages to a doctor regarding a failed administrative appointment process. The court ruled that generic criticisms without pinpointing specific statutory errors cannot be accepted, as the lower court correctly identified the appointment process as non-competitive and fiduciary in nature.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992: Appeals must cite specific statutory violations; generic grievances without identifying the precise legal defect are inadmissible as they demand judicial exploration beyond the parties' arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal grounds administrative appointment non-competitive procedure civil procedure code fiduciary selection lack of motivation nomina dell'amministratore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod.
Art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992
Va, peraltro, osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all’art. 15-ter del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360 cod. proc. civ
Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 08/11/2021, n. 32415
civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa(Cass. Sez. U, 08/11/2021, n. 32415).
Cass., Sez. Un., 15/02/2023, n. 4773/2023
Cass. Sez. 2, 23/04/2024, n. 10927
Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16180/2021 R.G. proposto da : Tortora Osvaldo, rappresentato e difeso dall’Avv.Delio Guido, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia -ricorrente- contro Azienda Sanitaria Locale n. 01 Avezzano –Sulmona – L’Aquila , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Catalucci, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquilan. 267/2021 depositata il 08/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di L’Aquila , in accoglimento de l gravame proposto dalla Azienda Sanitaria Locale n. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato la predetta ASL al pagamento in favore d el dott. Osvaldo Tortora , a titolo di risarcimento danni, di una somma pari alle differenze di trattamento economico che gli sarebbero spettate a decorrere dal 1°febbraio 2016 alla data della pronuncia quale Direttore di Pronto Soccorso, Accettazione e Osservazione breve del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha premesso in fatto che: -la vicenda aveva avuto inizio con la deliberazione del 18 settembre 2014 con cui l’ASLaveva indetto n. 9 avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direzione complessa, tra cui quelloin questione; -nelle more della procedura – cui aveva partecipato il dott. Tortora – era stata acquisita in data 28 agosto 2015 la nota dell’Assessore Regionale alla programmazione sanitaria che, in vista della riorganizzazione della rete assistenziale ospedaliera, rappresentava l’in opportun ità di procedere al conferimento di incarichi di unità operative suscettibili di revisione; -mentre era in atto il processo di riorganizzazione, la ASL aveva prorogato l’incarico provvisorio di sostituzione di direttore della UOC,già conferito al dott.

Tortora , fino all’adozione dell’atto aziendale con cui era stata soppressa la unità in questione. 2.1. Così ricostruiti i fatti, i giudici di appellohanno osservato che la procedura indetta per il conferimento dell’incarico dirigenziale non integra un concorso in senso tecnico. Di conseguenza, il dott. Tortora non poteva vantare alcun diritto all’assunzione, in quanto la procedura poteva reputarsi conclusa solo con la nomina da parte del Direttore generale di uno dei tre candidati inseriti nella terna della commissione giudicatrice, ben potendo il primo discostarsi dalla valutazione espressa dalla Commissione attraverso idonea motivazione e non procedere al conferimento dell’incarico al candidato con il punteggio più alto.

Non venendo in rilievo unconcorso in senso tecnico, neppure rilevava la mancata adozione del provvedimento di sospensione della procedura a seguito della nota ricevuta d a ll’Assessore Regionale alla programmazione sanitaria, tanto più che l’ipotesi della sospensione o della revoca, in pendenza di ragioni di opportunità , era espressamente prevista dal bando, avuto riguardo, fra l’altro,al breve lasso di tempo intercorso fra la nota dell’Assessore alla sanità che consigliava di non procedere al conferimento dell’incarico (agosto 2015) e la trasmissione della terna di idonei a ricoprire l’incarico da parte della commissione (9/10 settembre 2015).

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Osvaldo Tortora per due motivi, cui oppone difese la Azienda Sanitaria Locale n. 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila con controricorso.

4. L’Aziendacontroricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per aver dato per scontato che la procedura di conferimento dell’incarico è stata sospesa per ragioni di interesse pubblico, con affermazione apodittica, priva di riscontro probatorio e di pur minima motivazione, laddove il giudice di primo grado aveva escluso tale circostanza sulla base di argomentazioni solide e inoppugnabili, in base a precisi elementi probatori.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per aver definito la natura del procedimento in contestazione senza effettuare la doverosa analisi della specifica procedura e dei criteri definiti dalla Regione Abruzzo e indicati nel bando, dai qual i discendeva un vincolo stringente nella individuazione del concorrente selezionato e, in particolare, nell’esercizio della discrezionalità ove la scelta dovesse ricadere sul candidato diverso da quello collocato al primo posto della graduatoria di merito, prospettandosi, anche sotto questo profilo, una carenza cognitiva e motivazionale.

3. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, presentano diversi profili di inammissibilità. In primo luogo, le censure sono state espresse in forma libera, senza considerare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ. (così, fra molte, Cass.

Sez. 6, 14/05/2018, n. 11603). In questo senso, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, primo comma , cod. proc. civ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa(Cass. Sez. U, 08/11/2021, n. 32415).

Nella specie, i motivi si incentrano sulla contestazione dellasentenza impugnata senza ricondurre i motivi di doglianza al paradigma dell’omessa o apparente motivazione ovvero dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero, ancora, della violazione di legge, non potendosi demandare alla Corte , nell’indeterminatezza della censura, il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – a quale vizio, fra quelli tassativamente previsti, possa eventualmente ricondursi la critica generica della sentenza impugnata.

4. Va, peraltro, osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura complessa di cui all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttosto secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale, né l’individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’Azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali (per tutte, Cass., Sez.

Un., 15/02/2023, n. 4773/2023). In conformità a tale consolidato orientamento, la Corte territorialeha accertato la procedura si era arrestata alla fase della valutazione di idoneità, con attribuzione dei relativi punteggi, da parte della Commissione, senza, dunque, poterconfigurare una graduatoria di tipo concorsuale suscettibile di legittimare la pretesa dell’odierno ricorrente. A fronte di tale chiara ratio decidendi, il ricorso contesta la sentenza impugnata sostenendo inammissibilmente un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (fra molte, Cass.

Sez. 2, 23/04/2024,n. 10927).

5. I l ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ; le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 5 . 0 00,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norm