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Decreto — n. 4173/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn and orders appellant to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 4173/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings without a substantive ruling on the merits. The appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement, thereby renouncing the right to continue the litigation. Consequently, the judgment ordered the appellant to bear all litigation costs, including compensation, disbursements, and statutory fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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withdrawal of appeal proposed settlement extinction of proceedings litigation costs Civil Procedure Code retroattività della rendita d'invalidità decisioni in materia di pensione di anzianità preavviso in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
961 del 2023 della Corte d’appello di Milano, depositata il 19 dicembre 2023, nella causa 751 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 12026-2024, proposto da LAGUARDIA ANNA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA FUMAROLA, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 961 del 2023 della Corte d’appello di Milano, depositata il 19 dicembre 2023, nella causa 751 del 2023, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della -2 - ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta: la Corte d’appello di Milano ha posto le spese a carico dell’odierna ricorrente, in virtù dei principi della soccombenza, e nel presente giudizio è stata prodotta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in cui si segnala che il reddito del nucleo familiare non consente di fruire del beneficio (il “non” è scritto a penna);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge