Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay all litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against the INPS and Tax Agency dismissed because the appellant failed to request a decision within the statutory period. The appellant had previously proposed a settlement, which was communicated to the opposing parties, but did not formally withdraw the appeal within the required forty days. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear all litigation costs totaling over two thousand five hundred euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed period following a settlement proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 11278-2021, proposto da LABORA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato GIORGIO TEDESCO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 -controricorrente - e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.P.A. -intimata - Avverso la sentenza n. 195 del 2020 della Corte d’appello di Genova, depositata il 14 ottobre 2020 (RG 97/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano , a favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valoredella controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di l