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Ordinanza — n. 4088/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling special insurance position rules apply despite general law abrogation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4088/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Court of Appeal's decision, ordering the lower judgment to be quashed. The INPS argued that a special insurance position was legally constituted without interest upon the employee's public service termination, rendering the general contribution increase law inapplicable. The court agreed, establishing that the specific provisions regarding the special position prevail over the general law even after its abrogation, as the factual situation occurred during its validity.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 legge n. 29/1979; Artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973: The special legal regime governing the automatic constitution of an insurance position upon termination of public service applies to factual situations occurring during its validity, overriding the general contribution increase law even if subsequently abrogated.

Parole chiave

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special insurance position public service termination contribution increase law legal abrogation INPS special fund factual situation validity preference special over general finanziamento della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 della legge n. 29/1979
Sulla questione di diritto oggetto di causa si è consolidato l’orientamento iniziato da Cass. 21/02/2019 n.20522, integralmente recepito dalle pronunce successive (Cass.
Art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973
Art. 125 del d.P.R. n. 1092/1973
Art. 126 del d.P.R. n. 1092/1973
Art. unico della legge n. 322/1958
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
Art. 384 comma secondo cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/02/2019 n. 20522
Cass. n. 17611/2020
21/02/2019 n.20522, integralmente recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020, n.
Cass. n. 26104/2023
Cass. n. 26685/2023
Cass. n. 27623/2023
Cass. n. 35532/2023
Cass. n. 4287/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1396/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA, SCIPLINO ESTER ADA, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE -ricorrente- contro CRESCI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO N. 10, presso lo studio dell’avvocato GIAQUINTO MAURO GIULIANO rappresentato e difeso dall’ avvocat o COZZOLINO ROSALBA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 402/2018 pubblicatail 22/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n.402/2018 pubblicata il 22/10/2018 ha rigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con Riccardo Cresci.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto alla maggiorazione dei contributi — ex art.2 legge n.29/1979 — già versati all’I.N.P.D.A.P. nel periodo nel quale il Cresci aveva lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, nell’Arma dell’Aeronautica militare (1988-2000) all’atto della ricongiunzione presso il Fondo volo dell’I.N.P.S. — chiesta l ’ 08/02/2001 — a seguito della sua assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota.

3. Il Tribunale di Verona accoglieva le domande proposte dal Cresci.

4. La Corte territoriale ha ritenuto che alla fattispecie dedotta in giudizio fosse applicabile l’art.2 comma 2 della legge n.29/1979, e non gli artt.124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, e che il ricorrente aveva diritto al conteggio degli interessi composti sui contributi trasferiti.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Istituto previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo. Cresci resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge n.322/1958 e dell’art.2 della legge n.29/1979, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ..

2. L’Istituto previdenziale deduce che a seguito della cessazione del rapporto di servizio del Cresci, senza l’acquisizione del diritto a pensione per mancanza della anzianità di servizio, è stata ope legis costituita una posizione assicurativa — ex art.124 d.P.R. n.1092/1973 — presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’I.N.P.S.; che i contributi da versare per la costituzione della posizione assicurativa sono stati determinati «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. cit.; che avendo il Cresci instaurato un rapporto di lavoro privato, dopo la cessazione del rapporto di servizio, non sussiste la causa di esclusione della costituzione automatica della posizione assicurativa prevista dall’art.126 d.P.R. cit..

Sostiene pertanto che non trovi applicazione la disposizione dettata dall’art.2 comma 2 legge n.29/1979, poiché al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione ex art.2 cit. i contributi già versati all’I.N.P.D.A.P. erano stati già trasferiti al F.P.L.D. dell’I.N.P.S. in forza della costituzione ope legis della posizione assicurativa, e dunque non si trovavano più nella disponibilità della forma di previdenza sostitutiva.

3. Il ricorso è fondato.

4. Sulla questione di diritto oggetto di causa si è consolidato l’orientamento iniziato da Cass. 21/02/2019 n.20522, integralmente recepito dalle pronunce successive (Cass. n. 17611/2020, n. 26104/2023, n. 26685/2023, n . 27623/2023, n . 35532/2023 e n. 4287/2024), al quale si intende in questa sede dare continuità.

5. La cessazione del rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica del Cresci, e la domanda di ricongiunzione, si sono verificate prima della abrogazione dell’art.124 d.P.R. n. 1092/1973, per effetto dell’art.12 comma 12 undecies del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010.

6. Dunque, come ritenuto dall’orientamento al quale si intende dare continuità, deve ritenersi che al momento della cessazione del rapporto di servizio si sia costituita — ope legis — una posizione assicurativa presso il F.P.F.D. dell’I.N.P.S., con determinazione della contribuzione «senza interessi», come previsto dall’art.125 d.P.R. n. 1092/1973.

7. Più in particolare, come affermato da Cass. 20522/2019 ( i cui principi di diritto sono stati recepiti da tutte le pronunce successive) «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa».

8. La Corte territoriale ha dunque errato nel fare applicazione della norma generale, ossia l’art.2 comma 2 legge n. 79/1979, in luogo di quella speciale, ossia il combinato disposto degli artt.124 d.P.R. n.1092/1973 e l’articolo unico della legge n.322/1958, applicabili al caso in esame nonostante la loro abrogazione nel 2010 perché relativi ad una fattispecie concreta che si è verificata durante la loro vigenza.

9. L’interpretazione fatta propria dal giudice di secondo grado postula necessariamente la mancata costituzione ope legis della posizione assicurativa, effetto che può verificarsi nei soli casi previsti dall’art.126 d.P.R. cit. Tra questi casi non rientra quello esaminato dalla corte territoriale perché l’instaurazione di un rapporto di lavoro privato dopo la cessazione del rapporto di servizio non è qualificabile quale «nuovo servizio» giusta la lettera b) della disposizione da ultimo citata, perché il termine «servizio» è univocamente interpretabile quale successivo rapporto di pubblico impiego.

10. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

11. Le domande originariamente proposte da Riccardo Cresci devono quindi essere rigettate. Il consolidarsi dell’orientamento successivamente alla notifica del ricorso per cassazione costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzain relazione al motivo e decidendo nel merito rigetta l