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Decreto — n. 4024/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4024/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4024/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 11467-2024, proposto da MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GIAN PAOLO COPPOLA, GIUSEPPE BOLOGNA, PAOLO TAGLIAFERRI, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO, 18 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 601 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 20 novembre 2023, nella causa 414 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 2560 cod. civ; Decreto — n. 4024/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 601 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 20 novembre 2023, nella causa 414 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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istituto di previdenza diritti di previdenza professionale procedura di azione in materia di assicurazioni sociali contenzioso dell'assicurazione invalidità prestazioni assicurative correnti assicurazione generale di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 2560 cod. civ
civ.), che possono essere integralmente compensate, tenendo conto dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte sui profili inerenti alla responsabilità ex art. 2560 cod. civ., valorizzati nella proposta di definizione;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 11467-2024, proposto da MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GIAN PAOLO COPPOLA, GIUSEPPE BOLOGNA, PAOLO TAGLIAFERRI, con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO, 18 ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 601 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 20 novembre 2023, nella causa 414 del 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, tenendo conto dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte sui profili inerenti alla responsabilità ex art. 2560 cod. civ., valorizzati nella proposta di definizione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese del giudizio. Rom