Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal and orders full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against the INPS pension decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by Mola and D'Egidio, had previously challenged the Second Instance Court's ruling of 2023 regarding their pension benefits. Consequently, the Court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and ordered the appellant to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished with full cost compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 12460-2024, proposto da GALLUZZI PAOLO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati GIAMBATTISTA MOLA e PIETRO D’EGIDIO, con domicilio eletto presso il loro indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 controricorrente Avverso la sentenza n. 2162 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il 27 novembre 2023, nella causa 1647 del 2021, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, tenendo conto del recente consolidarsi degli orientamenti di questa Corte sulle questioni dibattute e dei profili di complessità già riscontrati dai giudici d’appello nel disporre la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese del giudizio. Rom