Cassation court dismisses INPS appeal confirming mandatory social security contributions on all business income for sole traders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that confirmed mandatory social security contributions for a sole trader. The INPS argued for the exclusion of the contributory obligation, but the court reaffirmed that all business income must be included in the taxable base for calculating contributions. Consequently, the court rejected the appeal, upholding the requirement to include all business earnings while excluding passive capital income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 DPR n. 917/1986; Art. 44 lett. e DPR n. 917/1986: A self-employed worker subject to mandatory social security protection must include all business income in the contribution base, excluding only passive capital income derived from mere shareholding without active work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
NANZA sul ricorso iscritto al n.37322/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -ricorrente- contro PROMIO ROBERTO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 677/2019 depositata il 24/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA.
RITENUTO CHE La C orte d’appello di Torino con sentenza del 24.9. 20 19 ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito con cui l’Inps aveva chiesto contributi per la gestione commercianti in relazione al reddito d’impresa in Srl di cui il contribuente era socio e amministratore delegato e di Srl dalla prima a sua volta partecipata. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione di varie disposizioni di legge per l’esclusione dell’obbligo contributivo.
Roberto Promioè rimasto intimato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE Il ricorso è infondato. Questa Corte (cfr Cass.n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).
Nel medesimo senso, laSentenza n. 21540 del 20/08/2019. Ne segue il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese essendo rimasto intimato il contribuente. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella