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Decreto — n. 4007/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4007/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4007/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 25811-2022, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro VERNETTI ALBERTO intimato Avverso la sentenza n. 110 del 2022 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4007/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 110 del 2022 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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contributi previdenziali riesame della rendita AI prestazione d'assicurazione sociale assicurazione per la vecchiaia diritti a pensione rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 25811-2022, proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MATTIA PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, presso lo studio dei quali, in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44/46, è elettivamente domiciliata ricorrente contro VERNETTI ALBERTO intimato Avverso la sentenza n. 110 del 2022 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2022, RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la parte evocata in causa; -2 -

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Roma, 1