Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3973/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employment claims as inadmissible due to failure to cite specific administrative acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3973/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the main appeal and incidental appeal inadmissible, ordering the parties to share litigation costs. The Ministry argued the lower court lacked jurisdiction, claiming the date of employment classification fell outside the scope of the administrative judgment. However, the court ruled that the appellants failed to identify and cite the specific administrative acts and the subsequent acts of the ad acta commissioner that formed the factual basis of the case. Consequently, the court could not examine the merits of the jurisdictional objection without these essential details.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The incidental appeal is inadmissible if the respondent fails to reproduce the essential provisions constituting the historical and legal presuppositions of the case, thereby precluding the examination of the appeal's merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal failure to cite acts administrative jurisdiction public employment classification omission of facts integrazione nell'assicurazione disoccupazione adattamento delle retribuzioni carriera professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11053/2024
Cass., S.U., n. 28332/2019
Cass., S.U., n. 28332/2019 e Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 33365/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24124-2020 proposto da: BURSESE SALVATORE, GALATI GIUSEPPE, DE VITA MARIA FILOMENA, MASSARO ANGELO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANDREA ZANTEDESCHI, RAFFAELE TONITTO; -ricorrenti principali - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/03/2020 R.G.N. 116/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.24124/2020 Cron. Rep. Ud.08/01/2025 CC RILEVATO - che, con sentenza del 6 marzo 2020, la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Brescia, rigettava le domande tutte proposte da Salvatore Bursese, Maria Filomena De Vita, Giuseppe Galati, Angelo Massaro e Luciana Gaccetta nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, originariamente inquadrati in Area I, fascia retributiva F2 e, a decorrere dall’1.1.2009, in Area II fascia retributiva F1, all’ inquadramento nell’area e nella fascia di ultima appartenenza con decorrenza giuridica 1.10.2007 o in subordine 1.1.2008 in luogo dell’1.1.2009, con ogni conseguente effetto ai fini di anzianità di servizio e pensionistici, la condanna del Ministero datore al pagamento delle differenze retributive per gli anni 2007 e 2008 nonché il riconoscimento del diritto alla partecipazione alla procedura selettiva per il passaggio dalla fascia retributiva F1 a quella F2 dell’Area II con decorrenza 1.1.2010, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’inserimento nella relativa graduatoria oltre al pagamento delle relative differenze retributive per gli anni dal 2009 al 2017, salvo riconoscere in relazione alla mancata partecipazione a tale selezione, per effetto del passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado di accertamento del diritto al risarcimento del danno, il diritto medesimo ma per perdita di chance; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, ferma la giurisdizione del giudice ordinario, viceversa contestata dal Ministero, la domanda degli istanti di inquadramento nell’Area II, fascia retributiva F1, a decorrere dall’1.10.2007 risultava infondata, giacché il ripristino degli effetti dell’accordo integrativo per l’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) del 2017, conseguente alla sentenza del TAR Lazio n. 1412/2011, che aveva annullato gli atti del Ministero che avevano disposto il blocco del passaggio del personale dall’Area I verso l’Area II, ripristino di fatto affidato al Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio in sede di giudizio di ottemperanza, non consentiva la retrodatazione dei nuovi inquadramenti, in quanto derivanti da un nuovo accordo modificativo dell’originaria destinazione del FUA, per cui la decorrenza degli stessi non poteva che fissarsi all’1.1.2009, e di conseguenza infondate risultavano tanto la domanda di pagamento delle differenze retributive conseguenti alla retrodatazione, quanto la domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’accesso alla fascia F2 dell’Area II dall’1.1.2010 non essendo maturato in relazione all’inquadramento in F1 decorrente dall’1.1.2009 il biennio di permanenza richiesto ai fini della progressione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno riconosciuto dal primo giudice ma a titolo di perdita di chance; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti ad eccezione della Gaccetta, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero, il quale a sua volta propone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, in relazione al quale i ricorrenti principali non hanno svolto alcuna attività difensiva; le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro con specifico riferimento all’accordo integrativo FUA del 2007, lamentano a carico della Corte territoriale l’erroneità della lettura dell’accordo integrativo dell’1.12.2008, che all’esito del blocco delle progressioni di carriera aveva modificato l’originario accordo integrativo dell’8.2.2008, lettura ammissiva dell’opponibilità ai ricorrenti, che avevano agito in giudizio per l’annullamento degli atti di blocco, di tale accordo modificativo, stante la dichiarata nullità degli atti la cui emanazione di quell’accordo aveva rappresentato il presupposto; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata valutazione dei rilievi sui quali avevano fondato l’appello incidentale ribadendo, a fronte del rimedio risarcitorio riconosciuto dal primo giudice rispetto alla mancata partecipazione alla selezione per il passaggio dalla fascia F1 alla fascia F2 dell’Area II, il proprio diritto alla riapertura della relativa graduatoria ed al loro inserimento in essa; - che, dal canto suo, il Ministero ricorrente incidentale, con l’unico motivo, denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla base del rilievo per cui erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che l’individuazione della decorrenza giuridica degli inquadramenti, disposta a seguito di giudizio di ottemperanza, si ponesse al di fuori dei limiti dello stesso e non come suo atto di esecuzione e completamento; - che, venendo all’esame dei ricorsi e prendendo le mosse, stante la sua evidente priorità logica e giuridica, dal ricorso incidentale, se ne deve ritenere l’inammissibilità, avendo il Ministero, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., omesso di riprodurre nei passaggi essenziali e di localizzare i provvedimenti che costituiscono il presupposto storico e giuridico della vicenda in esame, ovvero sia la decisione del TAR Lazio n. 1412/2011, sulla cui base veniva ad essere individuato l’ambito del successivo giudizio di ottemperanza, sia i successivi atti adottati dal Commissario ad acta in sede, appunto, di ottemperanza (cfr. da ultimo Cass. n. 11053/2024 ed i precedenti ivi citati), in tal modo precludendo l’esame del merito del ricorso, atteso che l’esame diretto degli atti, ammesso in relazione ai motivi attinenti alla giurisdizione, presuppone la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronunzia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura (cfr.

Cass., S.U., n. 28332/2019 e Cass., S.U., n. 33365/2022); - che il primo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile, essendo l’impugnazione diretta a censurare l’interpretazione di un contratto collettivo integrativo, che in quanto atto di natura privatistica è suscettibile di impugnazione solo attraverso la mediazione della dedotta violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; - che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo del ricorso principale, atteso che, la censura sollevata dal ricorrente, lungi dal rilevare l’omesso esame di una circostanza di fatto, si concreta nella confutazione della valutazione in diritto circa le misure rimediali applicabili alla fattispecie, esulando, così, dall’ambito dell’impugnativa ammessa dal testo vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; - che entrambi i ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

- La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto