Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3828/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment roll due to inadmissibility under specific procedural exclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3828/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Pension Fund against tax assessment rolls, ruling the original lawsuit inadmissible. The taxpayer argued for the right to contest the debt, but the Court applied a specific statutory provision excluding autonomous appeals against assessment rolls outside narrow exceptions. Consequently, the entire proceeding was declared void as the cause could not have been properly initiated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602; Art. 382, cod. proc. civ.: The appeal against tax assessment rolls is inadmissible unless specific statutory exceptions are met and proven, rendering the entire proceeding void.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal tax assessment rolls procedural exclusion public revenue collection void proceeding Pension Fund dispute administrative debt contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602
la Cassa sia tornata ad eccepire e rilevare, come già nel primo grado di giudizio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente avverso l’estratto di ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
Art. 382, cod. proc. civ.
In conclusione, la sentenza deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
la violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 cod.
Art. 111 Costituzione
art. 115 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e segnatamente dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 2944 cod. civ
Con il terzo motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e segnatamente dell’art. 2944 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte, 06/09/2022, n. 26283
Sentenza Corte costituzionale n. 190/2023
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 30191/2024 — snciv
Supreme Court allows Cassa Italiana's appeal, ruling it has power to set minimum contribution requirements for non-continuous professional activity.
Ordinanza — n. 33875/2025 — snciv
Cassation dismisses appeal against tax notice as extract of role is non-impugnable under new law.
Ordinanza — n. 34118/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax collection agency due to lack of standing and necessary joinder.
Ordinanza — n. 29601/2024 — snciv
Cassation court allows Inps appeal, ruling late notification proof valid for prescription interruption under Art. 421 c.p.c.
Ordinanza — n. 8637/2025 — snciv
Italian Court dismisses appeal against social security contributions for non-continuous professional activity by a civil engineer. The court rejects the claim that regulations cannot set minimum contribution requirements. The decision upholds the validity of the Cassa Geometri's rules regarding contribution obligations. The ruling confirms that administrative regulations can establish minimum contribution bases even without continuous professional activity. The court finds the lower court's reasoning legally sound and dismisses the appeal. The judgment emphasizes the principle of financial equilibrium in social security systems. The decision clarifies the scope of professional activity for contribution purposes. The court rejects arguments based on previous legislative frameworks. The ruling affirms the current regulatory framework's validity. The judgment concludes with a dismissal of the civil engineer's appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31949-2021 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; -ricorrente principale - contro SIRACUSA GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto ESTRATTI DI RUOLO – CARTELLE DI PAGAMENTO R.G.N.31949/2021 Ud.13/12/2024CC avverso la sentenza n. 575/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2021 R.G.N. 1026/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Rilevato che:

1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro Giuseppe Siracusa proponeva impugnazioneavverso vari estratti di ruolo rilasciati da Agenzia delle Entrate – Riscossione, attraverso i quali sosteneva di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, a causa del mancato pagamento di contributi previdenziali, oneri e sanzioni dovuti per gli anni 2008-2016 risultanti da diversecartelle esattoriali (ruoli 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 1.1. La Cassa si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo e chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 1.2. Con la sentenza 102/2020 il Tribunale di Busto Arsizio rigettava integralmente il ricorso.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio proponeva appello Giuseppe Siracusa. Si costituivano la Cassa e l’Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 575/2021 depositata il 25/06/2021 accoglieva parzialmente l’impugnazione dichiarando prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 11720110004782765 e rigettava nel restol’impugnazione.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale la Cassa con impugnazione affidata a quattro motivi.

4. Giuseppe Siracusa si è costituito con controricorso spiegando ricorso incidentale e chiedendo a sua volta la cassazione della sentenza con impugnazione affidata a sei motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo ed è rimasta intimata.

6. La parte ricorrente e quella controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale hanno depositato memorie ex 380-bis.1 cod. proc. civ..

7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/12/2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e segnatamente dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 11720110004782765, considerando unicamente l’istanza di rateizzazione del 18 marzo 2015 quale atto inidoneo ad interrompere la prescrizione, ma omettendo del tutto di esaminare e valutare gli ulteriori documenti prodotti in giudizio dalla Cassa ed indicati come decisivi ai fini del rigetto della eccezione, in particolare le lettere di messa in mora notificate. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa denuncia la nullità della sentenza impugnata perché solo apparentemente motivata, ovvero per l'omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. perché la sentenza avrebbe omesso di valutare e considerare i medesimi atti interruttivi di cui al primo motivo di ricorso. 1.2.

Con il terzo motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e segnatamente dell’art. 2944 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare non concludente ai fini della interruzione della prescrizione l’istanza di rateizzazione da parte del contribuente e il pagamento di alcune rate. 1.3. Con il quarto motivo di ricorso la Cassa deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 17 e 19, comma 2, legge 20/10/1982, n. 773 e art. 3, commi 9 e 10, legge 08/08/1995, n. 335, artt. 9 e 33 regolamento sulla contribuzione ed art. 2941, n. 8), cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel considerare prescritta la cartella in questione senza considerare che la prescrizione nemmeno era cominciata a decorrere sui relativi contributi perché il geometra mai aveva presentato la dovuta dichiarazione dei redditi.

2. La difesa di Giuseppe Siracusa ha resistito con controricorso e ha spiegato sei motivi di ricorso incidentale. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa di Giuseppe Siracusa deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’ art.2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica. La sentenza avrebbe errato nel considerare inidoneo il disconoscimento operato dal contribuente in ordine al referto di notifica. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dalla Cassa e al mancato procedimento di verificazione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto ben notificate le cartelle di pagamento n 1172014000668936 000 e n. 11720160001366037 000, nonostante la Cassa non avesse provato la notifica mancando la produzione degli avvisi di ricevimentodelle raccomandate informative. 2.4.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale Giuseppe Siracusa deduce ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dagli Enti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla eccepita decadenza del potere impositivo della Cassa e del potere di riscossione della Agenzia delle Entrate. 2.6.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ. e dell’art.111 Costituzione, per motivazione della sentenza assertiva o apparente.

3. In via preliminare, va rilevato come nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la Cassa sia tornata ad eccepire e rilevare, come già nel primo grado di giudizio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente avverso l’estratto di ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29/09/1973, n. 602. 3.1. Assume rilievo in proposito l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29/09/1973, n. 602 come introdotto dall’art. 3-bis, del d.l. 21/10/2021, n. 146 convertito dalla legge 17/12/2021: detta disposizione esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che nella fattispecie non ricorrono in quanto non allegate e non dimostrate dal ricorrente. 3.2.

La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, 06/09/2022, n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non n otificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. 3.3.

Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. 3.4. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da questi principi che costituiscono diritto vivente, che vanno confermati in questa sede e che valgono a escludere l’ammissibilità del ricorso originario, tanto da risultare assorbenti rispetto ad ogni altra questione.

4. In conclusione, la sentenza deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta e il processo proseguito.

5. In ragione dell’inammissibilità del ricorso originario rimane assorbita ogni altra questione, ivi compresi i motivi di ricorso incidentale spiegati dalla difesa di Giuseppe Siracusa.

6. Vanno compensate le spese del giudizio di legittimità e così quelle dei gradi di merito.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso principale