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Ordinanza — n. 3670/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal as civil claim extinguished by res judicata of prior prescription judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3670/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against an appellate court ruling that rejected a civil opposition to an INPS payment notice. The appellant argued for prescription calculation errors and omitted rulings, but the Court found the substantive claim was already extinguished by a final judgment declaring the same debt prescribed. Consequently, the action could not proceed as the prior judgment produced binding effects on the same parties and subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 2935 c.c.: When a final judgment declares a claim prescribed, that judgment produces binding effects under Art. 2909 c.c., extinguishing the right of action in subsequent proceedings between the same parties regarding the same subject matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata prescription civil claim INPS contributions extinguishment of action deduzione delle spese professionali contributi di previdenza professionale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Art. 2935 c.c.
D.P.C.M. 10.6.2010
n.435/01, e del d.P.C.m. 10.6.2010 per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal 6.7.2010 senza considerare che alla ricorrente non si applicava la proroga fissata dal d.P.C.m.
D.P.R. n. 435/01

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Tribunale di Cosenza, 25.11.2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24162-2020 proposto da: IAQUINTA IDA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE FALDUTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato- avverso la sentenza n. 1448/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 939/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. Oggetto Avvocati gestione separata R.G.N.24162/2020 Cron.

Rep. Ud.15/01/2025 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.1448/19, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’opposizione svolta dall’avv. Iaquinta Ida avverso l’avviso bonario di pagamento avente ad oggetto contributi e sanzioni civili richiesti dall’Inps in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009. Riteneva la Corte che l’iscrizione d’ufficio fosse legittima, avendo nel 2009 l’avv. Iaquinta percepito dalla propria attività professionale un reddito superiore a €5000.

Né il credito era prescritto, decorrendo il dies a quo della prescrizione quinquennale dal 6.7.2010 in base al d.P.C.m.2.6.2010. Avverso la sentenza, Iaquinta Ida ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Iaquinta Ida deduce omessa pronuncia sull’eccezione, svolta in appello , di cessazione della materia del contendere per avere l’Inps annullato l’avviso di bonario di pagamento in esecuzione della pronuncia di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso, Iaquinta Ida deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2935 c.c., 16 d.P.R. n.435/01, e del d.P.C.m. 10.6.2010 per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal 6.7.2010 senza considerare che alla ricorrente non si applicava la proroga fissata dal d.P.C.m. citato, essendo ella soggetta al regime fiscale dei minimi. Con il terzo motivo di ricorso, Iaquinta Ida deduce omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di illegittimità o di sproporzione nel quantumdelle sanzioni civili. Con la memoria illustrativa, la ricorrente afferma che la pretesa sostanziale dell’Inps è venuta meno per intervenuto giudicato di maturata prescrizione sulla stessa pretesa.

In effetti, risulta dalla sentenza 25.11.2020 prodotta con la memoria illustrativa e munita di attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato, che il Tribunale di Cosenza si è espresso sulla medesima pretesa sostanziale dell’Inps, avente ad oggetto pagamento di contributi e sanzioni civili dovuti per l’anno 2009, dichiarando prescritta la pretesa dell’Inps. Il presente giudizio nacque come opposizione ad avviso bonario di pagamento, mentre quello conclusosi con la sentenza del Tribunale di Cosenza 25.11.2020 è nato quale opposizione al conseguente avviso di addebito.

Ebbene, detta sentenza ha affermato la prescrizione del diritto di credito per intervenuta prescrizione. Il giudicato di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione produce i propri effetti sostanziali ex art.2909 c.c. nel presente giudizio, vertente tra le stesse parti e sulla medesima pretesa. Va dunque accolto il ricorso e cassata senza rinvio la sentenza impugnatapoiché, per effetto dell’intervenuto giudicato, l’azione non poteva essere proseguita. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate, atte