Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, SDA Express Courier S.p.A., did not request a decision on the proposal, while the respondents, represented by Panici Pier Luigi, argued for the dismissal based on this procedural default. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, silence constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19164/2023 R.G. proposto da : SDA EXPRESS COURIER S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE MARESCA MORRICO BOCCIA E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato RIGANO' GIOSAFAT (RGNGFT69B15H501A) -ricorrente- contro GREGORI ANGELO, LORINI ALESSANDRO, PALLOTTA MASSIMILIANO, FURIA MAURO, SANTINI FEDERICO, GROSSI GIULIO, GIGLI SANDRO, TARALLI MASSIMILIANO, CHERUBINI PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI (PNCPLG52C04A256W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1471/2023 depositata il 04/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Co