Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling excluding non-technical administrative tasks from civil engineer professional contribution obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's decision that certain administrative tasks do not constitute professional engineering activities. The appellant argued that activities like data entry and planimetry updates required professional knowledge, while the lower court found these to be mere clerical or computer-based tasks lacking the specific technical culture of a civil engineer. The Court rejected the appeal because the appellant failed to provide concrete facts demonstrating a necessary technical connection between the disputed tasks and the professional competencies of a civil engineer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 R.D. n. 274/29; art. 90, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 163/2006; art. 11, l. n. 773/1982; art. 2, co. 3, Regolamento di Contribuzione della Cassa: The obligation to pay professional contributions applies to activities connected to the professional's technical knowledge base, excluding purely administrative or basic computer tasks unrelated to the profession's specific technical culture.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5969-2020 proposto da: C.I.P.A.G. -CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA; -ricorrente - contro ESSETI SERVIZI TECNICI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1297/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/08/2019 R.G.N. 475/2018;
Oggetto Cassa geometri R.G.N.5969/2020 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Con sentenza n.1297/19, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di accertamento negativo svolta dalla Esseti Servizi Tecnici s.r.l. nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) relativamente al pagamento dei contributi previdenziali richiesti dalla Cassa a seguito della iscrizione d’ufficio della società alla Cassa stessa, sul presupposto che si trattasse di società di ingegneria disciplinata dall’art.90, co.2, lett.b), d.lgs. n.163/06.
Riteneva la Corte che le attività svolte dalla Esseti non fossero riconducibili all’attività libero-professionale di geometra, nemmeno interpretando questa nell’accezione più ampia assunta dalla giurisprudenza di legittimità, inclusiva di tutte le attivitàche abbiano un nesso funzionale con le competenze tecniche di cui si avvale normalmente il professionista. Avverso la sentenza, la CIPAG ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Esseti Servizi Tecnici s.r.l. resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.16 R.D. n.274/29, 90, co.2, lett.b), d.lgs. n.163/06, 11 l. n.773/82, 2, co.3 del Regolamento di Contribuzione della Cassa, per avere la Corte d’appello escluso che rientrassero nella nozione di attività professionale di geometra quelle svolte dalla Esseti. Il ricorso risulta inammissibile. La Corte d’appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte relativo all’individuazione delle attività libero- professionali rilevanti ai fini dell’obbligo di iscrizione alle rispettive Casse professionali.
In particolare, è stato affermato (Cass.14684/12, Cass.9076/13, Cass.11013/16, Cass.31461/21) che nel concetto di attività professionale è incluso oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l ’ esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione.
In definitiva, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l’attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell’attività stessa alla professione. Nel caso di specie è stato accertato in fatto che, la controricorrente svolge attività di:
a) segreteria, call center, help desk, archiviazione, inventariazione e data entry;
b) rilascio di copie di visure e aggiornamenti e planimetrie catastali;
c) riproduzione, ingrandimenti, riduzioni di disegni o immagini;
d) supporto alla elaborazione computerizzata di dati topografici, geotecnici, planimetrici, senza alcuna redazione o valutazione dei dati. La Corte ha ritento che nessuna di tale attività richiedesse conoscenze tecniche, ossia la base culturale su cui si fonda l’attività professionale di geometra. Si tratta, secondo la Corte d’appello, di attività di segreteria, oppure meramente esecutive, o che, ancora, richiedono conoscenze informatiche basilari estranee a quelleprofessionali del geometra. Rispetto a tale accertamento di fatto compiuto dalla Corte, il motivo si dimostra generico, limitandosi ad affermare che le predette prestazioni rientrerebbero nell’attività di geometra, ma senza specificare in quale modo le predette siano davvero connesse e presuppongano il bagaglio di co mpetenze tecnico - professionali proprie dell’attività di geometra.
Nella sostanza, sebbene rubricato come violazione di legge, il motivo tende a criticare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello senza tuttavia addurre alcun fatto storico decisivo che sia stato omesso nella valutazione probatoria della sentenza, ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. All’inammissibilità segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de