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Ordinanza — n. 3645/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of ratio decidendi confrontation and non-justiciable fact appraisal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3645/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by ASL TO4 inadmissible, ordering the payment of litigation costs. The court found that the lower court had already addressed and rejected the appellant's arguments regarding the expert report's conclusions and the legality of fund transfers. Consequently, the appeal failed because it did not confront the actual reasoning of the judgment and attempted to re-evaluate facts that are not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.c.; The appeal is inadmissible if it does not confront the ratio decidendi of the judgment or if it seeks to re-evaluate facts and evidence that are not subject to cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi fact appraisal expert report fund transfer legality cassation review litigation costs fondo di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 61 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. Area dirigenza comparto sanità 1994-1997
Art. 62 del d.P.R. n. 384/1990
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
In primo luogo, si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, tale che «è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma primo, num.

Giurisprudenza citata

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Sentenza a Sezioni Unite 16/05/2017 n.12053
Questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite 16/05/2017 n.12053, cassava la sentenza della C orte d’appello di Torino n.565/2015.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16905/2020 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA A.S.L. T04, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MARATONA, 87, presso lo studio dell’avvocato COLLETTI SABINA, rappresentata e difesa dall'avvocato GAMBA DARIO TINO VLADIMIRO -ricorrente- contro AZZALINI MAURIZIO, CURRELI IGNAZIO, RAGLIA SILVIA, CURTO GABRIELLA, PELISSERO ELISABETTA, CANTONE FERRUCCIO, PICCA GARIN DANIELA, GOLZIO FRANCESCO, TUMBARELLO ALBERTO, CICCORELLI CAROLINA, DIARASSOUBA ADBOULAYE, PIETRARU CLARA, BRUNO ROSELLA, COSTA LAIA ANNA NIVES, ROCATTI LAURA, BATTISTON MARCELLO, CAMPOLEONI PAOLA MARIA, PASTORE ALDA PIERA, GIOVE MARCELLO, FACCIO SILVANA, ALLAZETTA FRANCO, BONOMO LIDIA, FIORENTINO SILVIA, DEBERNARDI FLORA, MARINO LAURA, GIACOMETTO BIANCA, BARBIN OSVALDA, BOGGIO MARZET MARILIA, ROCCHIETTA LAURA, SALVARANI UGO, SAMPIERI CARMELO, SANTAGATI LORENA, SERVETTO MARINA, VOTTERO BERNARDINA MARILENA, BERTOLINO GIUSEPPE, PIRETTO GIOVANNI, TOFANI SANTI, GROSSO PIER ANGELO, OSSOLA PIERO SAVINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato IZZO ROBERTO MARIA che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ISNARDI ENRICO e GORIA MAURIZIO -controricorrenti- nonchè contro VASSIA RITA, PASQUINO MASSIMO, CASANOVA BORCA VALERIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 902/2019 pubblicata il 02/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n.902/2019 pubblicata il 02/03/2020 all’esito del giudizio di rinvio, ha in parte accolto il gravame proposto da Maurizio Azzalini e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nella controversia con la ASL TO4, rideterminando il fondo di risultato per l’anno 1996 per le ASL 6, 7 e 9 e condannando la ASL T04 alla reintegrazione del fondo per gli anni successivi,fino al 2012.

2. La controversia ha per oggetto la rideterminazione del fondo di risultato ex art.61 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. Area dirigenza comparto sanità 1994-1997, per il periodo dal 1996 al 2012, a seguito dell’accorpamento delle ASL 6, 7 e 9 nella ASL Torino 4.

3. Il Tribunale di Torino dichiarava il difetto di giurisdizione per le domande relative alle ASL 7 e 9 e rigettava quella relativa alla ASL 6; la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 565/2015 depositata il 31/08/2015, confermava la pronuncia del giudice di prime cure.

5. Questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite 16/05/2017 n.12053, cassava la sentenza della C orte d’appello di Torino n.565/2015. Con riferimento alla materia ancora controversa, questa Corte riteneva la giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda di rideterminazione del fondo di risultato delle ASL 7 e 9, e confermava la reiezione delle originarie domande con riferimento alla ASL 6.

7. Per la cassazione della sentenza n.902/2019 della Corte d’appello di Torino ricorre la ASL TO4, con ricorso affidato a tre motivi. Maurizio Azzalini e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe resistono con controricorso illustrato da memoria. Restano intimati Rita Vassia, Massimo Pasquino e Valeria Casanova Borca. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ASL lamenta la «nullità della sentenza impugnata ex art.360 n.4 c.p.c. e/o violazione e/o falsa applicazione ex art.360 n.4 c.p.c. in relazione all’art.195 c.p.c. e 24 Cost. e del principio del contraddittorio e/o violazione dell’art.360 n.5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio».

2. Con il secondo motivo la ASL lamenta la violazione dell’art.116 cod. proc. civ. con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ..

3. Con il terzo motivo la ASL lamenta la «violazione e falsa applicazione ex art.360 n.3 c.p.c. dell’art.62 del DPR 384/1990- omesso esame circa un fatto decisivo ex art.360 n.5 c.p.c.».

4. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione, e sono inammissibili, per una pluralità di ragioni concorrenti. In primo luogo, si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, tale che «è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma primo, num. 3 e num. 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse» (Cass.

Sez. Lav. 6/2/2024, n. 3.397).

5. Il primo motivo di ricorso si risolve in un coacervo inestricabile di motivi, tutti incentrati su una questione di fatto, ossia la asserita diversità tra le conclusioni formulate dal CTU nella bozza comunicata alle parti e quelle definitive, con una violazione del diritto di difesa che avrebbe inficiato anche la sentenza impugnata.

6. Giova rilevare sul punto, in parte qua attinto anche d a l secondo motivo di ricorso, che tale questione ha formato oggetto di attento esame da parte della C orte territoriale, che non l’ha affatto ignorata, come pretende parte ricorrente, perché dalla motivazione risulta che essa abbia preso in considerazione le «osservazioni svolte dalla difesa della ASL TO4, nel corso della discussione» sulla questione della asserita difformità delle conclusioni del CTU (pag.14 motivazione), ritenendole infondate per le ragioni ben spiegate alla pagina 15 della motivazione: «Tale variazione non può dirsi un mutamento delle conclusioni bensì un’esplicitazione grafica delle stesse».

7. Dunque, esclusa la denunciata lesione del diritto di difesa, i primi due motivi si appalesano inammissibili anche perché non si confrontano con la ratio decidendi. La C orte territoriale ha preso compiuta posizione sulle osservazioni alla CTU proposte dalla ASL TO4 in sede di discussione, le ha delibate e ritenute infondate. I due motivi di ricorso partono,invece , dal presupposto che il giudice del merito non abbia statuito, limitandosi ad una sorta di recezione acritica delle conclusioni del CTU. I due motivi di ricorso , inoltre, si risolvono nella prospettazione di una diversa ed inammissibile valutazione dei fatti già compiuta dal giudice del merito.

8. Anche il terzo motivo è inammissibile. La ASL TO4 deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere illegittimo il trasferimento della somma di lire 154.737.000 dal fondo di fascia B al fondo di fascia D per l’anno 1995, in violazione dell’art.62 del d.P.R. n. 384/1990, anche in considerazione del fatto che era pacifica in causa la sussistenza dei presupposti per il trasferimento.

9. La C orte territoriale ha dato atto della effettività di tale trasferimento per gli anni dal 1996 in poi; ma al tempo stesso ne ha ritenuto la illegittimità in quanto la reiterazione del trasferimento è avvenuta «senza tuttavia dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti detto trasferimento, mai dedotte ed allegate in atti» (pag.17 motivazione).

10. La C orte territoriale non ha , dunque , errato nell’applicare l’art.62 del d.P.R. n.384/1990 al caso di specie, e nemmeno ha interpretato la disposizione in modo erroneo. Con un apprezzamento di fatto, che in questa sede non è sindacabile, ha ritenuto la mancanza di prova, ed ancora prima di allegazione, dei requisiti previsti per il trasferimento tra i fondi, come previsti dalla disposizione in esame. 11.In via conclusiva deve essere dichiara ta l ’ inammissibilità del ricorso. La parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit