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Ordinanza — n. 3637/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses labor dispute appeal regarding unpaid advances and wage retroactivity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3637/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeals by both the employee and the employer against a lower court's partial ruling on unpaid advances and wage retroactivity. The employee argued that internal accounting notes lacked definitive value without dates, while the employer claimed generic set-off rights without specific objections to the debt amounts. The court held that without detailed contestation, the employee's calculations remain definitive, and the employer's general set-off defense implicitly admitted the debt's existence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; In labor disputes, internal accounting notes without date or signature lack evidentiary value unless specifically contested with detailed arguments; a generic set-off exception without specific denial implicitly admits the debt's existence.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor dispute unpaid advances wage retroactivity evidentiary value set-off defense internal accounting notes definitive calculation arretrati di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 348-ter comma 5 c.p.c.
Pertanto, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., in caso di c.d.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
4 c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 2709 c.c
Avrebbe errato la corte di appello a non considerare tale prospetto quale scrittura contabile ai sensi dell’art. 2709 c.c.
art. 112 c.p
4, c.p.c., la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento a un’omessa pronuncia su un motivo di appello.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 195/2016
La controricorrente, senza peraltro indicare con precisione gli atti processuali o le memorie difensive in cui avrebbe contestato il credito, impedendo una verifica puntuale (Cass. n. 195/2016; Cass.
Cass. SS.UU. n. 34469/2019
195/2016; Cass. SS.UU. n. 34469/2019), deduce che la corte avrebbe errato nel ritenere che le somme richieste non fossero state contestate, in quanto la società aveva eccepito la compensazione di una parte di esse.
Cass. n. 11744/2004
Come affermato da questa Corte (Cass. n. 11744/2004), in assenza di contestazioni puntuali, i conteggi elaborati dal lavoratore assumono carattere di definitività.
Cass. Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4307-2022 proposto da: GAROFALO SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO SPEZIALE, UBALDO MASTRANGELO, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente principale - contro CANTIERE NAVALE BASILIO POSTIGLIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GAIA DE STEFANO; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro GAROFALO SALVATORE; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - Oggetto R.G.N.4307/2022 Cron.

Rep. Ud.13/11/2024 CC avverso la sentenza n. 2182/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2021 R.G.N. 2394/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA CIRIELLO. RILEVATO CHE 1. Con ricorso presentato al Tribunale di Napoli, Salvatore Garofalo chiedeva l’accertamento e dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento intimatogli dal Cantiere Navale Basilio Postiglione S.r.l.; chiedeva altresì la condanna del Cantiere al pagamento di somme a titolo di anticipazioni e altre competenze maturate, incluse somme per un totale di €12.679,70, che il lavoratore dichiarava di aver sostenuto e che la società non avrebbe rimborsato.

Chiedeva, inoltre, la retrodatazione del rapporto di lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento di periodi precedenti come parte integrante dell’anzianità lavorativa, con conseguenti diritti retributivi e contributivi.

2. Con separato ricorso dinanzi al medesimo ufficio, il Cantiere Navale Basilio Postiglione S.r.l. chiedeva il risarcimento dei danni che la società asseriva di aver subito a causa di comportamenti negligenti e dannosi tenuti da Garofalo durante il rapporto di lavoro.

3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2438/2017 del 23 novembre 2017 accoglieva parzialmente il ricorso di Garofalo, riconoscendogli il credito per anticipazioni per un totale di €12.679,70 mentre rigettava la domanda risarcitoria del Cantiere Navale, ritenendo infondati i motivi esposti dalla società.

2. In sede di appello, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di primo grado, respingeva la pretesa di Garofalo relativa al credito di €12.679,70 per anticipazioni, ritenendo che il documento denominato "Mister Gaf", ossia una nota contabile a uso interno prodotta in primo grado dal ricorrente presentato a supporto del credito non potesse avere tale valore poiché privo di data certa e sottoscrizione. Confermava, per il resto la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda risarcitoria proposta dal cantiere e al riconoscimento dei diritti retributivi già accertati in favore di Garofalo.

3. Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso Garofalo con tre motivi, cui resiste con controricorso con ricorso incidentale, con due motivi, il Cantiere Navale Basilio Postiglione s.r.l. il Garofalo ha presentato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2709, 2727, 2728, 2729, 2697 e 2704 del Codice Civile, in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Napoli nel respingere la validità probatoria del documento noto come “Mister Gaf” per assenza di data certa e firma, requisito ritenuto essenziale dalla Corte per dimostrare l'esistenza del credito di €12.679,70 vantato da Garofalo.

Avrebbe errato la corte di appello a non considerare tale prospetto quale scrittura contabile ai sensi dell’art. 2709 c.c. idoneo a fornire prova contro l’imprenditore, con ciò discostandosi dalla giurisprudenza di questa corte che ha fornito un’interpretazione estensiva della disposizione (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12680; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27622; Cass., Sez. 5, 16 novembre 2018, n. 29543). Avrebbe ancora errato la corte a valorizzare l’assenza di data certa in quanto tale carenza sarebbe rilevante solo per i documenti utilizzati dall’imprenditore a proprio favore (Cass. n. 24182/2021;

Cass. n. 2573/1975; Cass. n. 5926/1982).

2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e/o dell'art.111 Cost. (Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, ritenendola priva di adeguato sviluppo logico e di riferimenti specifici alle prove raccolte, al punto da risultare una motivazione “apparente”, adottata in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., senza esplicitare il criterio logico-giuridico seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente contesta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) Segnatamente deduce che la Corte territoriale abbia omesso di valutare quanto riportato dalla sentenza di primo grado, relativamente alla deposizione dei testi Caccioppoli e Gagliardi che, facendo riferimento al documento mister GAF, confermavano l’esistenza del credito vantato di € 12.679,70 per anticipazioni effettuate a favore della società datrice di lavoro. L’omessa valutazione di tali elementi probatori, secondo il ricorrente, avrebbe comportato il mancato riconoscimento del credito.

4. La controricorrente ha presentato tre motivi di ricorso incidentale,. 4.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1246 c.c. e dell’art.111 c.p.c., comma 6. La Corte di Appello di Napoli avrebbe errato confermando la sentenza di primo grado quanto all’accoglimento parziale di somme a titolo di retribuzioni, sul rilievo che le somme richieste non fossero state contestate, in quanto la società aveva eccepito la compensazione di una parte di esse, correttamente calcolata dal giudice di merito.

Ed infatti l’eccezione di compensazione sollevata dalla società con riferimento agli importi rivendicati da Garofalo a titolo di retribuzioni non pagate, si sarebbe accompagnata ad una contestazione degli importi rivendicati dal Garofalo a titolo retributivo. Erroneamente la corte avrebbe affermato l’incompatibilità logica tra la contestazione del credito attoreo e la compensazione eccepita dalla convenuta, poiché la compensazione impropria o atecnica tra le reciproche pretese di dare e avere all’interno di un unico rapporto giuridico, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, non è incompatibile con la contestazione dell’an e del quantum del credito. 4.2.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento a un’omessa pronuncia su un motivo di appello. In particolare, la società sostiene che la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di pagamento delle retribuzioni del periodo marzo-settembre 2010, effettuato mediante bonifici bancari, eccezione tempestivamente sollevata dalla società in primo grado e ribadita in appello.

Tale omissione, secondo la società, ha comportato una valutazione incompleta del credito di Garofalo e avrebbe dovuto condurre a una diversa determinazione delle sommedovute. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, nr. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte di Appello di Napoli , perpetuando l’errore del Tribunale, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia che la somma di € 2.500 incassata dal cliente De Rosa non fosse inclusa nei € 13.900 relativi ad acconti percepiti da altri clienti, circostanza ampiamente documentata nel giudizio di primo grado.

Tale omissione avrebbe comportato un errore nel calcolo del credito residuo del Garofalo, che è stato erroneamente fissato a € 7.675,00 invece di € 5.175,00. In particolare, deduce la controricorrente, nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Napoli aveva accolto in parte la domanda del Garofalo, riconoscendo un credito residuo di € 7.675,00 a titolo di retribuzioni maturate tra agosto 2009 e marzo 2010, partendo dalla somma iniziale di € 19.075,00 e decurtando € 11.400,00 (anziché € 13.900,00) per compensazioni opposte dalla società.

Tuttavia, il calcolo del Tribunale era errato poiché aveva incluso nella compensazione dei € 13.900 anche i € 2.500 del cliente De Rosa, che invece erano già stati detratti dall'importo richiesto dal Garofalo. Nonostante la società avesse sollevato in appello il suddetto errore (con riferimento specifico ai documenti prodotti e ai conteggi analitici), la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, reiterando l’errore e omettendo di esaminare il fatto decisivo.

5. Il ricorso principale è infondato 5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato La corte di appello ha osservato che “il prospetto contabile “Mister Gaf” , privo di data certa e non sottoscritto o riconosciuto dal legale rappresentante della società, non può certo costituire prova dell’esistenza e dell’entità delle presunte anticipazioni genericamente dedotte dal Garofalo nel ricorso di primo grado. In difetto della prova (testimoniale o documentale) dei contestati versamenti la domanda doveva essere respinta”. La motivazione fornita appare in linea con la giurisprudenza di Cassazione (Cass. n. 24182/2021), secondo cui l’onere della prova grava sul lavoratore, quando il documento non possiede le caratteristiche delle scritture contabili richieste dall’art. 2709 c.c.., come correttamente escluso dalla corte.

Parte ricorrente deducendo una violazione di legge sollecita in realtà una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. 5.2. Il secondo motivo di ricorso principale è infondato Il ricorrente, richiamando orientamenti della giurisprudenza di legittimità, evidenzia che la Corte d'Appello di Napoli avrebbe dovuto tenere conto delle testimonianze che supportavano il contenuto del documento contabile “Mister Gaf”. L’omissione totale di tale analisi rappresenta un errore giuridico e processuale che configura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata.

La Corte d’Appello, tuttavia, ha fornito una motivazione idonea a soddisfare i requisiti minimi di chiarezza, logicità e completezza richiesti dalla giurisprudenza. Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8053/2014) hanno chiarito che il vizio di motivazione apparente si configura solo in casi eccezionali, quali la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile. Nel caso in esame, in particolare, la Corte territoriale ha compiuto un’accurata valutazione delle risultanze probatorie, spiegando le ragioni per cui il documento "Mister Gaf" è stato ritenuto privo di efficacia probatoria a causa della mancanza di data certa, della mancata sottoscrizione autografa e della contestazione avanzata dal datore di lavoro nonché valorizzando il dato della genericità delle anticipazioni dedotte dal lavoratore, in quanto tali inidonee a suffragare una prova.

Tali elementi, valorizzati dal giudice del merito, sono stati considerati preclusivi della possibilità di attribuire valore probatorio al documento. La motivazione esposta, dunque, risulta non solo comprensibile, ma anche idonea a sostenere la decisione di rigetto, integrando un percorso argomentativo lineare e immune dai vizi denunciati dal ricorrente. 5.3. IL terzo motivo di ricorso principale è inammissibile. Il ricorrente, per individuare il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione di cui avrebbe la corte omesso l’esame, riporta stralci della sentenza di primo grado che a loro volta danno conto del più volte citato documento “mister GAF” e delle deposizioni dei testi Caccioppoli e Gagliardi, della cui omessa valutazione da parte della Corte di appello, sostanzialmente si duole.

Tuttavia da tempo questa corte ha chiarito che il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie", come accaduto nel caso di specie (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, Cass., Sez. Un., n. 19881 del 2014, Cass., Sez. Un., n. 25008 del 2014, Cass., Sez. Un., n. 417 del 2015, Cass. n. 21439 del 2015 Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 23021 del 2014).

6. Anche i motivi del ricorso incidentale risultano infondati: 6.1 Il primo motivo del ricorso incidentale, è infondato. La controricorrente, senza peraltro indicare con precisione gli atti processuali o le memorie difensive in cui avrebbe contestato il credito, impedendo una verifica puntuale (Cass. n. 195/2016; Cass. SS.UU. n. 34469/2019), deduce che la corte avrebbe errato nel ritenere che le somme richieste non fossero state contestate, in quanto la società aveva eccepito la compensazione di una parte di esse. Tuttavia, il Cantiere Navale Basilio Postiglione ha avanzato una generica eccezione di compensazione, priva di una contestazione specifica e dettagliata del credito vantato dal lavoratore.

Come affermato da questa Corte (Cass. n. 11744/2004), in assenza di contestazioni puntuali, i conteggi elaborati dal lavoratore assumono carattere di definitività. Nella fattispecie, non solo non vi è stata una contestazione specifica, ma, sollevando l'eccezione di compensazione, la società ha implicitamente ammesso l'esistenza del debito. 6.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento poiché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di pagamento delle retribuzioni del periodo marzo-settembre 2010, effettuato mediante bonifici bancari, benchè tempestivamente sollevata dalla società in primo grado e ribadita in appello, è inammissibile.

Ed infatti il ricorso incidentale non riporta la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe riconosciuto le retribuzioni al Sig. Garofalo dal 28 marzo al 6 settembre 2010, senza considerare le somme già corrisposte, né riporta specificamente il motivo di appello in questione, solo genericamente richiamato, impedendo così alla Corte di Cassazione di valutare l’esistenza e la decisività del motivo di gravame sollevato. 6.3. Anche il terzo motivo di ricorso incidentale, con cui la controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n 5, che la Corte di appello non abbia dedotto dal credito del Garofalo la somma di € 2.500 incassata dal cliente De Rosa, è inammissibile.

Come si deduce anche dalla mera lettura del motivo, ove la controricorrente ripetutamente sottolinea che la sentenza perpetui l’errore già commesso, in primo grado, sul punto, la sentenza di appello è conforme alla sentenza di primo grado. Pertanto, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., in caso di c.d. "doppia conforme", non è consentito proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, salvo che il ricorrente non indichi specificamente, in relazione a tale fatto, le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni (Cass.

Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014) .Nel caso di specie, la ricorrente incidentale non ha evidenziato profili di contrasto tra le due pronunce ad anzi ha affermato che le stesse sono conformi l’una all’altra 7. Pertanto devono essere rigettati tanto il ricorso principale che quello incidentale, e compensate le spese di lite attesa la soccombenza reciproca. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussiste