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Ordinanza — n. 3624/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court revokes prior order declaring inadmissible appeal due to missing certified copy of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3624/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation revoked its previous order which had declared an appeal inadmissible due to procedural defects. The appellant argued that the lower court failed to examine the inadmissibility of the opposing party's appeal because it lacked a certified copy of the judgment and the notification report. The Court held that the absence of these specific documents, combined with the late filing of the appeal, legally mandated the declaration of inadmissibility, thus overturning the prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 392, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The appeal is inadmissible if the certified copy of the judgment and the notification report are not deposited, regardless of whether the opposing party contests the conformity of the copies.

Parole chiave

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inadmissibility appeal certified copy judgment notification report deposit procedural defect cassation revocation order revoca dell'annullamento ritiro della domanda di revisione proposta con riserva di revoca

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
L’omesso esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c.
Art. 392, comma 2, n. 2 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Fatti di causa 1.- Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. Marco Belli ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n.
Art. 10 d.P.R. n. 115/02
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 391 bis c.p
Fatti di causa 1.- Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c.
art. 369 c.p
L’omesso esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28781 del 08/11/2024
non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso ( Cass. n. 28781 del 08/11/2024,Cass.
Cass. n. 3466 del 12/02/2020
28781 del 08/11/2024,Cass. n. 3466 del 12/02/2020 ) 13.-L'improcedibilità non sussiste invece quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 109-2024 proposto da: BELLI MARCO, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati GERMANO BELLI, ANTONELLA BOSCO, che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; -intimato - avverso l'ordinanza n. 29581/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/10/2023 R.G.N. 8537/2018;

Oggetto R.G.N.109/2024 Cron. Rep. Ud.18/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa 1.- Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. Marco Belli ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 29581/2023 , pronunciata da questa Corte di cassazione e pubblicata il 25.10.2023, deducendo un errore di fatto consistito nell'omesso esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso in origine proposto dall’ANAS spa avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che aveva confermato integralmente la sentenza del tribunale di Pescara la quale: aveva dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato concluso il 16.2.2009 tra Marco Belli e la Quanta Agenzia per il Lavoro spa, disponendo la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di Anas spa, con diritto del lavoratore all’inquadramento da febbraio 2009 nell’Area Quadri, profilo A1 Tecnico specializzato; aveva annullato il licenziamento (recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato) intimato al lavoratore il 27.9.2012 e condannato Anas spa a reintegrare il predetto ed a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; aveva dichiarato il diritto del lavoratore a transitare nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’1.10.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. 2.- A fondamento dell'istanza di revocazione in oggetto si sostiene che la sentenza della Corte di appello di L’Aquila era stata notificata ad ANAS il 19.1.2018 e di ciò dava atto lo stesso ricorso per cassazione di ANAS; e che nel proprio controricorso la difesa di Marco Belli aveva eccepito pregiudizialmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo di ANAS per violazione del disposto di cui all’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. in quanto ANAS aveva prodotto la copia della sentenza notificatale, unitamente alla relata di notifica, priva della prescritta attestazione di conformità, espressamente contestata dall’Ing.

Belli nel medesimo controricorso. 3.- Si aggiunge che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si era costituito nel giudizio di cassazione e restava intimato anche dopo la rinnovazione della notifica disposta nei suoi confronti. 4.- Si evidenzia che nessuna parte aveva provveduto alla produzione della copia autentica della sentenza di appello notificata e che Anas non replicava nelle proprie successive memorie ex art 380bis cpc all’eccezione di improcedibilità sollevata nel controricorso. 5.-Infine si afferma che la Suprema Corte con la ordinanza n. 29581/2023 accoglieva il primo motivo del ricorso e, dichiarati assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza gravata; senza pronunciarsi però sulla riferita eccezione di improcedibilità. 6.- ANAS spa ha resistito alla istanza di revocazione con controricorso nel quale ha chiesto il rigetto dell’istanza perché inammissibile ed infondata. 7.- Le parti hanno depositato memorie.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore di fatto revocatorio ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. per omesso esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso definito con l’ordinanza n. 29581/2023, all’esito del giudizio r.g. n. 8537/2018, pubblicata il 25.10.2023 e non notificata, eccezione tempestivamente sollevata nel controricorso. In particolare, ha eccepito che Anas avrebbe depositato nel giudizio di Cassazione la PEC con cui era stata notificata la copia autentica della sentenza senza, tuttavia, attestarne la conformità ai sensi dell’art.369,comma 2 n. 2 c.p.c.

2. In primo luogo va osservato che il ricorso proposto è ammissibile e riguarda un errore di fatto. Secondo l’orientamento consolidato di legittimità ( di recente Sez. Un. n. 20013 del 19/07/2024), in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);

b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essere essenziale e decisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.

3. L’omesso esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. configura un caso di errore percettivo degli atti di causa rispetto al quale è esperibile il rimedio della revocazione per errore di fatto attesa la decisività dell’errore ai fini della economia della decisione assunta dalla stessa Corte di Cassazione. Il ricorso per revocazione non è invece ammissibile avverso la sentenza che abbia cassato la decisione di merito con rinvio, ogniqualvolta l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possono costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio (per il caso in cui il giudice non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso,cfr.

Cass. Sez. Un. n. 31032 del 27/11/2019). Tale orientamento (su cui Cass. n. 15660/2003) è stato ribadito da ultimo da Cass. n. 7758/2023 nella quale si osserva che “Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione”. 4.-Ciò detto, non può essere condivisa la tesi difensiva di ANAS secondo cui l’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente sarebbe stata in realtàdisattesa dalla Corte di cassazione nel primo giudizio di cassazione.

Ed invero, sebbene il vizio di mancata pronuncia debba essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso senza privilegiare gli aspetti formali, nel caso di specie tale tesi no n può essere accolta perché nel provvedimento impugnato in merito alla predetta eccezione non è presente non solo alcuna esplicita pronuncia, ma manca pure una implicita pronuncia. 5.- Secondo la giurisprudenza di legittimità si può parlare di pronuncia implicita solo nel caso in cui “la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (Cass.

Civ., sez. II, 26 settembre 2024, n. 25710). E’ necessario cioè che la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia (Cass. n. 13201/2024). Nel caso in esame, il mancato esame dell’eccezione di improcedibilità di cui si tratta, non è incompatibile con l’aver dato atto del deposito del controricorso o delle memorie, o con l’aver accolto il ricorso per decadenza dall’impugnativa del contratto di somministrazione a termine ex art. 32 l.183/2010; atteso che l’esame delle stesse questioni non presenta alcuna correlazione logica con l’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente, che in nessun modo il giudice ha considerato; configu randosi perciò una ipotesi di totale mancanza di esame e/o valutazione dell’eccezione. 6.- Da quanto sopra esposto emerge, quindi, che la pronuncia della Cassazione impugnata è affetta da un errore revocatorio frutto di una mera svista che è caduta su un dato oggettivo di immediata percezione, risultante dalla semplice lettura degli atti di causa (ricorso e controricorso) e che la suddetta questione non haformato oggetto di discussione tra le parti, non avendo ANAS neppure replicato all’eccezione sollevata dalla parte controricorrente ed affermato di aver depositato la sentenza in copia conforme. 7.- Ricorrono pertanto i presupposti di cui al disposto dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c. per la revocazione dell’ordinanza impugnata avendo la Corte di Cassazione fondato la propria pronuncia sulla supposizione di un fatto (il rituale deposito della copia della sentenza notificata e la mancanza di eccezione del controricorrente) la cui inesistenza ed erroneità era incontestabilmente esclusa dal contenuto degli atti di causa. 8.- Procedendo alla fase rescissoria, con l’esame nel merito dell’eccezione di improcedibilità a suo tempo sollevata, essa deve ritenersi parimenti fondata.

Ed invero costituisce ius receptum che il deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, determina l'improcedibilità del ricorso. Salvo che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (cfr.

Sez. Un. n. 8312 del 25/03/2019).

9. Nel caso di specie tale adempimento non risulta effettuato perchè la copia depositata è priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012. Risulta infatti in atti soltanto la copia semplice della sentenza e della PEC di trasmissione senza nessuna attestazione di conformità.

10. Inoltre non è neppure fondato affermare che l’ing. Belli non avrebbe espressamente disconosciuto la conformità agli originali delle copie prodotte; posto che nel controricorso espressamente si legge: “In questa sede l’Ing. Marco Belli, a mezzo dei sottoscritti avvocati, contesta la conformità agli originali della sentenza impugnata, della relata di notifica e del messaggio P.E.C. di invio dell’atto notificato, come detto, prodotti da Anas in allegato al ricorso introduttivo” . 11.- Infine non rileva nemmeno il fatto che la P.E.C. con la quale l’ing.

Belli aveva notificato ad A.N.A.S. la sentenza n. 21/2018 della Corte di Appello di L’Aquila, Sez. Lavoro, sarebbe stata depositata nel fascicolo telematico del giudizio n. 8537/2018 r.g.; posto che rimane comunque accertato il mancato deposito della copia autentica della sentenza idoneo a determinare di per sé l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art.392,2 comma n. 2 c.p.c. 12.-Dalla giurisprudenza di questa Corte risulta invero che, in caso di notifica della sentenza, l’improcedibilità del ricorso è determinata tanto dal mancato deposito della copia autentica della sentenza quanto dal mancato deposito della relazione di notificazione; posto che la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso ( Cass. n. 28781 del 08/11/2024,Cass. n. 3466 del 12/02/2020 ) 13.-L'improcedibilità non sussiste invece quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie però non risulta compiuto nemmeno quest’ultimo adempimento, essendo stato il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. 14.- Per i motivi esposti la precedente ordinanza, oggetto di questo ricorso per revocazione, deve essere revocata con dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario. 15.- Le spese dei due giudizi di legittimità seguono la soccombenza come in dispositivo. 16.- Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi degli artt. 10 e 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228 nei confronti di ANASspa.

PQM La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n.29581/2023, pubblicata il 25.10.2023 di questa Corte; revoca la ordinanza impugnata n . 29581/2023 e dichiara l’improcedibilità del ricorso di Anas nel giudizio n. rg. 8537/2018. Condanna ANAS spa alla rifusione delle spese processuali del giudizio di cassazione e di revocazione liquidate rispettivamente in complessivi € 4000 e € 3500 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di ricorrente ANAS dell’ulteriore importo a tit