Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for labor dispute as errors were interpretative and not evident.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal filed by PH Facility S.R.L. against a labor dispute judgment inadmissible. The court found that the appellant's claim of factual error concerned the interpretation of disciplinary letters, which constituted a matter of debate rather than an evident mistake. Consequently, the court ruled that the alleged error lacked the absolute clarity and immediacy required for revocation under Article 395 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.: The error of fact for revocation cannot concern interpretative or evaluative activities and must possess absolute evidence and immediate detectability from the case files.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8976-2024 proposto da: PH FACILITY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 1, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO ROCCELLA; -ricorrente - contro FERRANTE RAFFAELA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUIDO TAVASSI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5304/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/02/2024 R.G.N. 21048/2020;
Oggetto Revocazione R.G.N.8976/2024 Cron. Rep. Ud.11/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 5304 /202 4 , questa Corte ha rigettato il ricorso, articolato in due motivi,della società PH Facility avverso la sentenza n. 1625/2020 della Corte di A ppello di Napoli c he aveva annullato il licenziamento intimato a Raffaella Ferrante nel maggio 2018,ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro,condannato la società al pagamento di indennità risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2. con il presente ricorso la società chiede la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; la lavoratrice intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1. parte ricorrente contesta una parte della motivazione della sentenza (p. 5, ultimo capoverso), sostenendo la non corrispondenza della motivazione alla “realtà documentale degli atti versati in causa” (lettera di contestazione disciplinare e lettera di licenziamento);
2. i l ricorso è inammissibile;
3. questa Corte ha chiarito (da ultimo, Cass. S.U. n. 20013/2024) che , i n tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:
a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);
b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte;
4. nella specie difettano chiaramente quantomeno i requisiti sub b), c, d): l’interpretazione delle due lettere datoriali in questione ha formato specifico terreno di discussione delle parti; su di esse si è incentrata l’attività interpretativa e valutativa dei giudici merito, scrutinata da questa Corte alla luce dei motivi di impugnazione in sede di legittimità; sono carenti i requisiti di autosufficienza quanto all’evidenza e all’immediata rilevabilità; non è adeguatamente evidente la decisività della censura azionata con il ricorso in per revocazione;
5. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo in base alla nota spese depositata da parte controricorrente stessa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.655per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13,