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Decreto — n. 3560/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 3560/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within forty days. The appellant, represented by Eismann Srl and Giovanni Paolino, did not respond to the controricorrente's offer to define the case under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the right to proceed with the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline waiver of rights Code of Civil Procedure litigation costs allocation spese di esecuzione condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DI SASSARIn.350/2021depositata il 20/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
DI SASSARIn.350/2021depositata il 20/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10057/2022 R.G. proposto da : EISMANN SRL, PAOLINO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato TRITTO SILVIA (TRTSLV76L44H501S) rappresentati e difesi dall'avvocato BELLONI EMANUELA (BLLMNL68C58F205D) -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NUORO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARIn.350/2021depositata il 20/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese liquidate a debito. Così deci