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Decreto — n. 3463/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3463/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3463/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23806/2022 R.G. proposto da : VADALA' MARCELLO, elettivamente domiciliato in LATINA CORSO DELLA REPUBBLICA, 257, presso lo studio dell’avvocato D'AMBROSIO MASSIMO (DMBMSM71S13L120D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N 11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2273/2022 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3463/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VADALA' MARCELLO, elettivamente domiciliato in LATINA CORSO DELLA REPUBBLICA, 257, presso lo studio dell’avvocato D'AMBROSIO MASSIMO (DMBMSM71S13L120D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N 11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2273/2022 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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carenza di legittimazione spese di esecuzione indigenza processuale non provata condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23806/2022 R.G. proposto da : VADALA' MARCELLO, elettivamente domiciliato in LATINA CORSO DELLA REPUBBLICA, 257, presso lo studio dell’avvocato D'AMBROSIO MASSIMO (DMBMSM71S13L120D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA N 11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2273/2022 depositata il 25/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg