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Decreto — n. 3446/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares proceedings extinct due to joint request by both parties for termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 3446/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinct following a joint request from both the plaintiff and defendants to terminate the case. The parties, representing Fideuram and Elena Di Gregio, submitted a unified motion under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal against the lower court's judgment without issuing a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When both parties jointly request the extinction of proceedings, the court must declare the process extinct, thereby terminating the litigation without addressing the underlying substantive dispute.

Parole chiave

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joint request for extinction procedural termination Code of Civil Procedure extinct proceedings mutual settlement motion chiusura della procedura di assistenza giudiziaria stralcio del procedimento fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

to nella causa vertente tra: FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Luigi Alliegro, domicilio digitale ; e dall’Avv. Albarina Baldieri, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro ELENA DI GREGORIO + 4 rappresentate e difese dall’Avv. Pier Luigi Panici, domicilio digitale ; e dall’Avv. Chiara Panici, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti Avverso la sentenza della Corte d’Appello diRoma, n. 704 - 202 1 , depositata il 22 .0 2 .202 1 , N.R.G. Avverso la sentenza della Corte d’Appello diRoma, n. 704 - 202 1 , depositata il 22 .0 2 .202 1 , N.R.G. -2020; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta istanza congiunta di parte ricorrente e controricorrenti per l’estinzione del procedimento;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10.2.2025 Il P