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Ordinanza — n. 3402/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses employer's appeal, upholding dismissal for just cause due to lack of evidence proving employee's misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3402/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a labor court ruling that reinstated an employee dismissed for just cause. The employer argued the employee illegally accessed other users' phone lines, but the appellate court found the disciplinary investigation flawed and the facts unsubstantiated. The supreme court affirmed this decision, stating that the lower courts correctly evaluated the evidence without violating the burden of proof rules.

Regesto Legislator

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Art. 2119 c.c.; Art. 48 lett. b CCNL: The employer must prove the employee's misconduct for dismissal; mere suspicion or unverified assumptions do not constitute just cause.

Parole chiave

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dismissal for just cause burden of proof labor disciplinary investigation flaws employee misconduct evidence reinstatement order servizi di telecomunicazione tecnologie dell'informazione e della comunicazione abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2119 c.c.
A seguito delle giustificazioni rese, ritenute non idonee a chiarire i fatti, con lettera del 20.5.2020 veniva intimato all’Amodio licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 cc e dell’art.
Art. 48 lett. b CCNL
2119 cc e dell’art. 48 lett.
Art. 2697 cod. civ.
4 cpc, dell’art. 2697 cc, dell’art.
Art. 360 n. 5 cpc
604/1966, in relazione all’art. 360 co.
Art. 115 e 116 cpc
Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 132 co.
Art. 380 bis 1 cpc
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
DPR n. 115/02
13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
art. 5 legge n. 604/1966
2697 cc, dell’art. 5 legge n. 604/1966, in relazione all’art.
art. 345 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19064/2006
5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass.
Cass. n. 2935/2006
19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporisapplicabili.
Cass. n. 20867 del 2020
Cass. n. 27000 del 2016
Cass. n. 27000 del 2016; Cass.
Cass. n. 13960 del 2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 811-2023 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ARTURO MARESCA, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro AMODIO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO RUSCONI, ERNESTO MARIA CIRILLO, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 956/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 1378/2021;

Oggetto Licenziamenti ex lege n. 92 del 2012 R.G.N.811/2023 Cron. Rep. Ud.17/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Nella gravata sentenza si legge che, con lettera del 23.4.2020, veniva contestato dalla Telecom Italia spa al dipendente Angelo Amodio di avere effettuato, in determinati giorni, illegittime consultazioni su alcune utenze telefoniche, tra cui quelle di un dipendente TIM, nonché bloccato utenze, sebbene non gli fosse stato assegnato alcun ticket: il tutto in violazione dei generali doveri di collaborazione, diligenza e professionalità richiesti nell’interesse dell’azienda nonché delle prescrizioni del Codice etico e di condotta del Gruppo.

2. A seguito delle giustificazioni rese, ritenute non idonee a chiarire i fatti, con lettera del 20.5.2020 veniva intimato all’Amodio licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 cc e dell’art. 48 lett. b del CCNL di categoria.

3. Impugnato il recesso, il Tribunale di Milano, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, ha annullato il licenziamento e ha condannato la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegra.

4. Proposto reclamo, la Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 956/2022, confermava la pronuncia di prime cure evidenziando che:

a) nel rapporto di lavoro e nel procedimento disciplinare non operavano le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale;

b) la società non aveva dimostrato che i dati contenuti nei documenti, su cui si fondavano gli addebiti disciplinari, erano stati estrapolati dal sistema in maniera corretta;

c) la parzialità dell’indagine svolta dalla datrice di lavoro non dimostrava l’abusività delle operazioni oggetto della contestazione nel senso di operazioni non assegnate dal sistema;

d) i fatti addebitati erano, pertanto, insussistenti così come la giusta causa.5. Avverso la sentenza di secondo grado Telecom Italia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso Angelo Amodio.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 132 co. 2 n. 4 cpc, dell’art. 2697 cc, dell’art. 5 legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale errato:

a) nell’avere attribuito alla perizia elaborata da una società informatica, su incarico della Telecom Italia spa, un valore probatorio diverso da quello di una perizia ordinaria;

b) nell’avere considerato ininfluente la prova testimoniale del responsabile della detta società;

c) nel non avere ritenuto idonea a dimostrare l’ascrivibilità delle condotte contestate all’Amodio la deposizione della teste Leone, responsabile dall’anno 2020 del servizio 187;

d) per avere ritenuto necessario, a tal fine, effettuare una verifica completa dell’intera giornata lavorativa dell’Amodio.

2. Il motivo non è fondato.

3. La gravata pronuncia, che non ha attribuito alla consulenza di parte lo stesso valore probatorio di quella disposta di ufficio, è in linea con i principi di legittimità secondo cui la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (Cass. n. 13902/2013; Cass. n. 20347/2017; Cass. 1614/2022).

4. Correttamente, quindi, la Corte distrettuale ha sottolineato che i risultati delle operazioni tecniche di parte avrebbero potuto essere oggetto di una prova testimoniale del tecnico che aveva svolto l’incarico, ma la Telecom Italia spa non aveva inteso citare quale teste il consulente stesso e, quindi, i fatti che la società intendeva dimostrare andavano esaminati alla luce della sola testimonianza della teste Leone Paola ritenuta, però, insufficiente a tale scopo.5. Per il resto le censure, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una inammissibile rivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione della vicenda, che sono attività non consentite in sede di legittimità.

6. E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

7. Va inoltre precisato, in relazione alle altre denunciate violazioni di legge, che non sussiste la denunciata violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 disp. att. cpc perché, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dalle suddette disposizioni è rilevabile quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010).

8. Nella fattispecie tale eventualità non è ravvisabile essendo chiara la ratio decidendi della gravata pronuncia ed argomentata in modo dettagliato e completo, in ordine alla decisiva circostanza della mancata prova sul fatto che le operazioni contestate non fossero state assegnate dal sistema all’Amodio e ciò perché non era stata effettuata una verifica completa dell’intera giornata lavorativa del dipendente, mettendo a confronto non solo le operazioni in backoffice ma anche quelle in front ende non solo quelle assegnate dal sistema NGASP ma anche dagli altri sistemi.

9. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all’art.2697 cod. civ.si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporisapplicabili.

10. Nella fattispecie in esame, invece, vi è stata solo una valutazione delle prove orali e documentali, senza alcuna violazione del principio dell’onere della prova come sopra delineato.

11. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867 del 2020;

Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame perché vi è stata, da parte dei giudici di seconde cure, una completa disamina delle prove documentali prodotte dalla società e della deposizione della teste Leone da cui è stato desunto che la riferita possibilità del lavoratore di operare contemporaneamente su più utenze, indipendentemente dall’assegnazione dell’operazione da parte del sistema, era rimasta confinata nell’ambito delle supposizioni.12. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

13. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa