Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3182/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming contributory prescription is non-waivable, ruling it precluded after tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3182/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Bruno D'Andrea's appeal against a second-instance judgment that rejected his opposition to an INPS payment order. D'Andrea argued that the statute of limitations for social contributions was non-waivable and should have been raised ex officio, despite the prior notice of assessment. The court ruled that while the prescription is generally non-waivable, it became precluded because the notice of assessment had already been timely opposed, making the debt enforceable and immune from re-examination in this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46/99; Art. 3, co. 9 l. n. 335/95: Although the statute of limitations for social contributions is non-waivable and subject to ex officio examination, it is precluded in proceedings following a timely opposition to a notice of assessment, as the debt becomes irrevocably enforceable.

Parole chiave

Generato dall'IA
social contributions statute of limitations notice of assessment opposition non-waivable exception preclusion executory title re-examination INPS payment order appeal credito di contributi retroattività della rendita d'invalidità computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46/99
Art. 3, co. 9 l. n. 335/95
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S. U. n. 23397/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12079-2020 proposto da: D'ANDREA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO BURRAGATO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 1635/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 875/2018;

Oggetto Avviso addebito art.24 d.lgs.R.G.N.12079/2020 Cron. Rep. Ud.27/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da Bruno D’Andrea avverso una intimazione di pagamento notificata dall’Inps e avente quale atto presupposto un avviso di addebito previamente notificato dal concessionario Agenzia delle Entrate- Riscossione. Secondo la Corte l’avviso di addebito era stato regolarmente notificato, e non era stato opposto nel termine decadenziale di cui all’art.24 d.lgs. n.46/99.

Conseguentemente, diventava preclusa l’eccezione di prescrizione del credito contributivo maturata prima della notifica dell’avviso di addebito. Avverso la sentenza, Bruno D’Andrea ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. All’adunanza camerale odierna il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo di ricorso, Bruno D’Andrea deduce omessa pronuncia in violazione dell’art.112 c.p.c. sul terzo motivo d’appello col quale si era argomentata la prescrizione maturata prima della notificazione dell’avviso di addebito, e si era aggiunto che la prescrizione dei contribuiti era rilevabile d’ufficio.Con il secondo motivo di ricorso, Bruno D’Andrea deduce violazione dell’art.3, co.9, l. n.335/95 per avere la Corte ritenuto preclusa l’eccezione di prescrizione quando invece essa era irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio.

Il primo motivo è infondato. La Corte ha motivato in punto di prescrizione, ritenendo preclusa in questa sede la relativa eccezione poiché trattavasi di prescrizione maturata anteriormente all’avviso di addebito,che dunque andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24,co.5, d.lgs. n.46/99. Il secondo motivo è parimenti infondato. La prescrizione dei contributi prevista dall’art.3, co.9 l. n.335/95 è in effetti irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio. In questo giudizio essa è nondimeno preclusa, poiché il credito consacrato nell’avviso di addebito, ovvero in un titolo esecutivo, è divenuto irretrattabile (Cass.

S. U.n.23397/16). Essa poteva essere eccepita e rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a seguito di tempestiva opposizione all’avviso di addebito ex art.24, co.5 d.lgs. n.46/99, non invece in questo giudizio, che non può rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti dell’Inps; nulla sulle spese verso AdER essendo rimasta intimata.

P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore